Cassazione Penale, Ordinanza n. 06684/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che aveva confermato la condanna per furto in abitazione. L'unico motivo, articolato in tre profili, denunciava violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione. Secondo la Corte, però, il ricorso non conteneva vere censure di legittimità: proponeva soltanto una ricostruzione alternativa dei fatti, valorizzando diversamente gli elementi probatori e le sommarie informazioni rese da un teste, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza dedurre in modo rituale un travisamento della prova. Veniva anche contestata la qualificazione del fatto come furto consumato, ma ancora una volta senza confutare l'argomento decisivo della sentenza di merito, secondo cui l'agente aveva già portato i beni della persona offesa nel proprio appartamento. Il ricorso, inoltre, richiamava giurisprudenza non pertinente al caso concreto.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può risolversi in una mera proposta di ricostruzione alternativa del fatto o in una diversa lettura del compendio probatorio, se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il travisamento della prova non può essere dedotto in modo generico mediante il richiamo selettivo di alcune risultanze istruttorie, ma richiede una censura rituale e puntuale del percorso argomentativo del giudice di merito.
- La contestazione della qualificazione giuridica del fatto come furto consumato deve misurarsi con il dato decisivo valorizzato dalla sentenza di merito; in mancanza, la doglianza resta meramente assertiva e non integra un valido motivo di legittimità.
- La manifesta inammissibilità dell'impugnazione consente di applicare la sanzione processuale ex art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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