Cassazione Civile, Sentenza n. 12154/2021 del 07/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva dichiarato intempestiva la riassunzione del processo da parte della banca (MPS) dopo che il giudizio era stato interrotto automaticamente per la dichiarazione di fallimento di OCMA. Questioni giuridiche principali: quale sia il dies a quo per il termine di riassunzione/prosecuzione previsto dall'art.305 c.p.c. dopo l'interruzione automatica prevista dall'art.43 co.3 legge fallimentare; se l'avviso del curatore ex art.92 I.f. o l'insinuazione al passivo costituiscano "conoscenza legale" del fallimento idonea a far decorrere il termine; se si debba applicare il termine di 3 mesi (modifica art.305 c.p.c. legge n.69/2009) o il termine di 6 mesi.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso (accogliendo i primi due motivi e rigettando il terzo). Principali punti della decisione: 1) l'apertura del fallimento determina l'interruzione automatica del processo ai sensi dell'art.43 co.3 I.f.; 2) il termine per la riassunzione/prosecuzione disciplinato dall'art.305 c.p.c. è applicabile ma la decorrenza del termine deve farsi coincidere con il momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte ("conoscenza in forma legale"); 3) l'avviso del curatore ex art.92 I.f. e l'insinuazione al passivo, di per sé, non costituiscono automaticamente il dies a quo salvo che contengano modalità e contenuto tali da costituire conoscenza legale del specifico processo interrotto; 4) la riduzione a tre mesi prevista dalla modifica normativa opera solo per i giudizi instaurati in primo grado dopo il 4 luglio 2009, pertanto nel caso concreto si applicava il termine semestrale; 5) conta, ai fini della tempestività, la data di deposito del ricorso in cancelleria (non la successiva notifica al curatore). In conclusione la riassunzione della banca è stata ritenuta tempestiva e la declaratoria di estinzione non era dovuta.
Norme richiamate
art. 43 co. 3 legge fallimentare (I.f.)
Stabilisce che l'apertura del fallimento determina l'interruzione automatica del processo. Le Sezioni Unite hanno precisato che, pur essendo l'interruzione automatica, il termine per la riassunzione/prosecuzione decorre quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte (con modalità che assicurino "conoscenza in forma legale").
Fissa il termine perentorio per la riassunzione/prosecuzione del processo interrotto. La Corte ricorda che il deposito dell'atto in cancelleria è l'adempimento rilevante ai fini del computo del termine e che il termine applicabile (6 mesi vs 3 mesi) dipende dalla data di instaurazione del giudizio in primo grado.
art. 46 co. 14 legge 18 giugno 2009, n. 69 (modifica art.305 c.p.c.)
Ha ridotto a tre mesi il termine per la riassunzione in talune ipotesi; le Sezioni Unite hanno chiarito che la riduzione a tre mesi opera solo con riferimento ai giudizi instaurati in primo grado dopo l'entrata in vigore della novella (4 luglio 2009).
art. 92 legge fallimentare (avviso ai creditori)
Regola l'avviso rivolto ai creditori per l'insinuazione al passivo. La Corte ha stabilito che l'avviso al creditore/insinuazione non costituisce automaticamente la "conoscenza legale" del fallimento idonea a far decorrere il dies a quo della riassunzione, salvo che sia formato e comunicato in modo tale da riferirsi espressamente e documentalmente al processo interrotto e a fornire certezza della conoscenza.
Prevede la comunicazione degli atti processuali fuori udienza. Le Sezioni Unite hanno fatto riferimento alla rilevanza della dichiarazione giudiziale d'interruzione e alla sua comunicazione per costituire la conoscenza legale necessaria.
principi costituzionali (artt. 3, 24, 111 Cost.)
Richiamati in relazione alla necessità di tutelare il diritto di difesa e garantire che la perdita del diritto di riassumere il processo avvenga solo dopo che la parte abbia avuto conoscenza "in forma legale" dell'evento interruttivo.
Codice della crisi e dell'insolvenza (CCII), art. 143 co. 3
Norma più recente che dispone espressamente che il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione giudiziale dell'interruzione; la Corte ha utilizzato tale disposizione come elemento interpretativo utile a chiarire la portata dell'attuale disciplina fallimentare.
Massime di principio
- In presenza di interruzione automatica per fallimento (art.43 co.3 I.f.) il dies a quo per la riassunzione/prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale d'interruzione venga portata a conoscenza di ciascuna parte in "forma legale"; non basta la mera conoscenza di fatto.
- L'avviso del curatore ex art.92 I.f. o l'insinuazione al passivo non costituiscono di regola conoscenza legale del specifico processo interrotto, salvo che siano formati e comunicati in modo documentale e specifico rispetto al giudizio interrotto.
- Per valutare quale termine si applichi (3 o 6 mesi) occorre guardare alla data di instaurazione del giudizio in primo grado: la modifica che ha ridotto il termine a 3 mesi opera solo per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.
- Ai fini della tempestività conta la data di deposito dell'atto in cancelleria (ricorso/atto di riassunzione), non la successiva notifica al curatore; tuttavia il deposito deve essere seguito dalle modalità di vocatio in ius necessarie per assicurare il contraddittorio.
- È utile sollecitare che il giudice dichiari l'interruzione e che la cancelleria comunichi formalmente tale dichiarazione al curatore (o che la notifica sia eseguita) per far decorrere il termine in modo certo; se possibile, documentare sempre la ricezione e il riferimento al procedimento interrotto.
- In casi analoghi, prima di assumere che il termine sia decorso, verificare: (a) quando il processo di primo grado è stato instaurato (per determinare 3 vs 6 mesi); (b) se sia stata pronunciata e comunicata in forma legale l'ordinanza/ordinanza d'interruzione; (c) la data di deposito in cancelleria dell'atto di riassunzione.
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