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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12160/2021 del 07/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza del Tribunale di Foggia n. 3346/2016 che aveva accolto l'opposizione agli atti esecutivi promossa dall'avv. Sarcone. La vicenda nasce dopo che, a seguito di una sentenza di merito che aveva disposto la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. Sarcone e il pagamento della sorte capitale al lavoratore, l'avv. Sarcone contestualmente aveva intimato precetto all'INPS per presunte ulteriori spese dovute e proceduto a pignoramento presso terzi. Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 12/05/2015, aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva e ordinato lo svincolo delle somme pignorate. Contro tale provvedimento fu proposta opposizione agli atti esecutivi (prima istanza 13/05/2015), quindi un secondo ricorso e infine il giudizio di merito col Tribunale che ritenne però ammissibile l'opposizione e accolse la stessa, condannando l'INPS al pagamento delle spese. L'INPS ha dedotto, in particolare, che l'opposizione agli atti esecutivi non era esperibile avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione chiude la fase sommaria, essendo tale provvedimento privo di definitività e quindi non impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'INPS ritenendo fondato il principio già affermato in giurisprudenza: l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione chiude la fase sommaria (confermandone l'estinzione e lo svincolo delle somme) è provvedimento privo di definitività e, pertanto, non è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi. Per tale ragione la Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e ha posto a carico dell'avv. Sarcone le spese del giudizio di legittimità e quelle del giudizio di appello, oltre all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa. I rimanenti motivi di ricorso dell'INPS sono stati ritenuti assorbiti.

Norme richiamate

  • artt. 616, 617, 618 c.p.c.

    Disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi e delle impugnazioni nelle procedure esecutive. La Corte interpreta che tali norme non consentono l'uso dell'opposizione agli atti esecutivi per impugnare provvedimenti interlocutori che chiudono la fase sommaria, essendo riservati a provvedimenti definitivi o ad altri rimedi processuali

  • art. 618-bis c.p.c.

    Norma collegata alla materia degli atti esecutivi; inserita tra le disposizioni considerate ma, in concreto, la Corte conferma che le opposizioni previste non si estendono ai provvedimenti non definitivi di chiusura della fase sommaria

  • art. 93 c.p.c.

    Previsione sulle spese del processo; la Corte ne trae fondamento per la liquidazione delle spese e per l'attribuzione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa in sede di cassazione

  • art. 409 c.p.c.

    Norme procedurali relative al rito dell'esecuzione; evocate nel contesto delle regole processuali applicabili alla fase sommaria e alla transizione al merito

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamata dal ricorrente per contestare presunte nullità formali della sentenza impugnata; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze in quanto il motivo principale (inammissibilità dell'opposizione) assorbe le questioni di nullità

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Norma sul decorso dei termini e disciplina transitoria collegata; citata tra le disposizioni richiamate ma priva di rilievo decisivo rispetto al principio di inammissibilità dell'opposizione

  • art. 480 c.p.c.

    Riguarda la liquidazione delle spese successive al titolo; il ricorrente deduceva violazioni relative alle spese autoliquidate in precetto, ma la Corte ha ritenuto il tema assorbito dalla decisione di inammissibilità

  • art. 91 c.p.c.

    Norma sulle spese processuali tra vincitore e soccombente; utilizzata per condannare la parte soccombente (Sarcone) al pagamento delle spese sia del giudizio di cassazione sia dell'appello

  • D.M. 10.3.2014 n. 55, art. 4

    Regolazione delle tariffe forensi e voci per la liquidazione delle spese; richiamato in relazione alla quantificazione delle spese liquidate in favore dell'INPS

  • art. 111 Cost.

    Principio del diritto all'effettivo ricorso giurisdizionale; citato per escludere l'ammissibilità del ricorso straordinario contro provvedimenti non definitivi, coerentemente con la giurisprudenza della Corte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115

    Norma che regola il contributo unificato; la Corte ha dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo a carico della parte soccombente in cassazione

Massime di principio

  • L'opposizione agli atti esecutivi non è lo strumento appropriato per impugnare provvedimenti interlocutori o non definitivi del giudice dell'esecuzione che chiudono la fase sommaria: tali ordinanze non sono autonomamente impugnabili con l'opposizione agli atti esecutivi
  • Se si ritiene illegittima l'omessa fissazione del termine per l'inizio del giudizio di merito o si contesta un provvedimento interlocutorio di chiusura sommaria, la parte ha altri rimedi: avviare direttamente il giudizio di merito oppure chiedere la fissazione del termine al giudice dell'esecuzione
  • La chiusura della fase sommaria da parte del giudice dell'esecuzione, essendo priva di definitività, non è impugnabile neppure con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
  • Le questioni relative alla autoliquidazione del credito nel precetto e alle spese successive al titolo possono essere affrontate nel merito del giudizio principale; tuttavia l'uso improprio dell'opposizione agli atti esecutivi espone la parte a rischio di soccombenza e condanna alle spese
  • La cassazione senza rinvio è disposta quando il motivo in diritto invalida radicalmente la struttura dell'impugnazione e non sussiste la necessità di un nuovo esame in merito da parte del giudice di merito
  • In caso di soccombenza in cassazione l'onere delle spese processuali (incluso l'eventuale contributo unificato aggiuntivo) può essere posto a carico della parte che ha proposto l'impugnazione inammissibile

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