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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12150/2021 del 07/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguardava un rimborso IVA chiesto dalla società per l'anno 2003. L'Agenzia sospese il rimborso; tale sospensione fu poi annullata in sede tributaria per vizi della sospensione stessa. Successivamente l'Agenzia notificò un avviso di accertamento che recuperava maggiore materia imponibile per lo stesso anno, contestando l'esistenza del credito. La società ottenne un decreto ingiuntivo per il pagamento del rimborso e l'Agenzia propose opposizione eccependo difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'inesistenza del credito. In Cassazione l'Agenzia deduceva la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 (riparto di giurisdizione) e rilevava che l'annullamento della sospensione non poteva essere interpretato come riconoscimento definitivo del credito IVA.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro e rimettendo le parti al giudice tributario. La Corte ha stabilito che: (i) l'annullamento del provvedimento di sospensione non equivale ad un riconoscimento della sussistenza e del quantum del credito fiscale; (ii) la notifica dell'avviso di rettifica/accertamento, che riprende a tassazione la materia imponibile, rende ancora controversa l'esistenza del credito e, quindi, la questione è devoluta alla giurisdizione tributaria; (iii) non è configurabile un "indebito di diritto comune" che legittimi la giurisdizione del giudice ordinario; (iv) il giudice tributario, anche in sede di ottemperanza, è competente a determinare la portata del giudicato e gli obblighi dell'amministrazione in relazione al rimborso. Conseguentemente la causa è stata rimessa al giudice tributario per le opportune determinazioni, compresa la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 2

    Riserva alle commissioni tributarie la cognizione delle cause aventi per oggetto tributi; il giudice ordinario è incompetente quando permangono questioni sulla sussistenza, sul quantum o sulle modalità del rapporto tributario.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 70

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice tributario può concretizzare ed eventualmente integrare il contenuto del giudicato tributario per rendere effettiva la tutela, anche precisandone la portata esecutiva.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 38-bis

    La Corte ha rilevato che la norma relativa alle misure cautelari/garanzie e agli obblighi derivanti dalla notificazione di atti rettificativi si applica nel testo richiamato solo in specifiche condizioni (ad es. quando l'atto di rettifica segua ad un rimborso concretamente erogato); non può essere invocata per trasformare l'annullamento di una sospensione in riconoscimento pieno del credito.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 30

    Riferimento alla disciplina del rimborso IVA nella cornice delle norme tributarie; la Corte ha sottolineato che il diritto al rimborso è regolato dalla specifica disciplina tributaria e che la sua valutazione compete al giudice tributario quando sia contestata dall'Amministrazione.

Massime di principio

  • L'annullamento del provvedimento di sospensione di un rimborso tributario non comporta automaticamente il riconoscimento definitivo della sussistenza e del quantum del credito: la decisione può riguardare solo i vizi della sospensione.
  • Quando l'Amministrazione emette atti (rettifiche/avvisi di accertamento) che contestano la sussistenza del credito oggetto del rimborso, la questione resta sottratta alla cognizione del giudice ordinario e va devoluta al giudice tributario.
  • La giurisdizione ordinaria sull'indebito di diritto comune sussiste solo se vi è un espresso riconoscimento, da parte dell'Amministrazione, sia della sussistenza del debito sia del relativo importo; assenti tali elementi prevale la giurisdizione tributaria.
  • In caso di inottemperanza di un provvedimento tributario passato in giudicato, il rimedio corretto è il giudizio di ottemperanza davanti al giudice tributario, che può precisare e integrare il contenuto del giudicato per rendere effettiva la tutela.
  • Le misure previste dall'art. 38-bis (obblighi di garanzia o pagamento a seguito di atti notificati) vanno interpretate secondo le condizioni di applicabilità previste dalla norma; non possono essere estese per creare effetti sostanziali non previsti (es. trasformare l'annullamento di una sospensione in riconoscimento del credito).
  • Chi intende ottenere l'esecuzione di un credito tributario contestato dall'Amministrazione dovrebbe valutare l'azione davanti al giudice tributario (anche per ottemperanza) piuttosto che l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario, salvo che vi sia un chiaro e formale riconoscimento amministrativo del debito.

Testo integrale

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