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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12159/2021 del 07/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo (n.341/2018) che aveva respinto l'appello dell'Azienda ospedaliera contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di risarcimento della sig.ra Lo Cascio per la caduta del 26/2/2010 dovuta al dissesto del manto stradale. La ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 189 c.p.c. in relazione all'art.360, 1° co., n.3 c.p.c., deducendo ultrapetizione: il giudice avrebbe condannato a un importo superiore alla somma espressamente richiesta in citazione (euro 6.717,02), nonostante l'originaria domanda fosse una somma determinata e priva di formula che rimettesse al giudice la determinazione "secondo giustizia ed equità".

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato: il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.112 c.p.c.) è stato disatteso dalla corte di merito che ha ammesso una modificazione quantitativa della domanda raggiungendo una liquidazione superiore alla somma specificamente indicata in citazione, senza che la domanda originaria contenesse una remissiva al giudice per una valutazione equitativa. Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame; il secondo motivo è stato assorbito. Sul punto delle spese la decisione rinvia al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice non può pronunciare condanna per importi superiori a quelli richiesti dall'attore quando la domanda contiene una somma certa e determinata e non vi sia una riserva esplicita al giudice per la valutazione equitativa

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle regole processuali sulla modificazione delle conclusioni e delimitazione del petitum; la giurisprudenza utilizza la norma per valutare se le precisioni delle conclusioni costituiscano mera indicazione o una limitazione della domanda

  • art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c.

    Fondamento di cassazione invocato per violazione di legge: permette alla Corte di annullare la decisione di merito che abbia errato nell'interpretazione e applicazione delle regole sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato in giurisprudenza per la nozione di liquidazione equitativa del danno: se l'attore si rimette alla valutazione equitativa del giudice, quest'ultimo può liquidare somme anche superiori a quelle indicate in modo meramente indicativo

Massime di principio

  • Se l'attore indica in citazione una somma certa e determinata senza riservare al giudice la valutazione "secondo giustizia ed equità", il giudice non può condannare a importi superiori rispetto a quanto chiesto (divieto di ultrapetizione).
  • La formula per cui l'attore si rimette alla valutazione equitativa del giudice consente invece al giudice di liquidare una somma superiore a quella indicata, purché si tratti delle stesse voci di danno già dedotte.
  • Un aumento quantitativo della domanda può essere ammesso come emendatio se la domanda originaria non era limitativa; l'accertamento circa la natura limitativa o meramente indicativa dell'indicazione dell'importo è questione di fatto valutabile dal giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione o violazione di legge.
  • Per evitare il rischio di cassazione per ultrapetizione, il ricorrente che intenda poter ottenere una maggiore liquidazione dovrebbe esprimere chiaramente nella domanda o nelle conclusioni la rimessa alla valutazione equitativa del giudice o formulare la domanda in termini non limitativi.
  • In caso di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la Corte di Cassazione può cassare e rinviare la causa per nuovo esame, demandando alla corte di merito la corretta applicazione del principio e la liquidazione coerente con la domanda.

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