Cassazione Civile, Sentenza n. 12133/2021 del 07/05/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Con ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate contestava la decisione della CTR Toscana che aveva ritenuto intervenuta la decadenza dell'Ufficio dall'iscrizione a ruolo della maggiore IVA dovuta a seguito di dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'art. 49 L. n. 413/1991. L'Ufficio sosteneva che, per effetto del combinato disposto degli artt. 39, comma 3, L. n. 413/1991 e 17 DPR n. 602/1973, dovesse applicarsi il termine quinquennale previsto dall'art. 43 DPR n. 600/1973 e che, in ogni caso, la proroga prevista dall'art. 3 d.l. n. 16/1993 (conv. L. n. 75/1993) aveva posticipato il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa al 20 giugno 1993 con conseguente decorrenza dei termini di riscossione dal nuovo termine
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondato il motivo. Richiamata la consolidata giurisprudenza, la Corte ha affermato che le somme dovute a seguito di dichiarazione integrativa ex art. 49 L. n. 413/1991 sono soggette alle modalità e ai termini di riscossione previsti dal d.P.R. n. 602/1973 e che i termini di iscrizione a ruolo e di notifica delle cartelle devono essere calcolati coerentemente con tali disposizioni; inoltre la proroga disposta dal d.l. n. 16/1993 ha fatto decorrere i termini dalla nuova scadenza (20 giugno 1993). Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato respinto il ricorso introduttivo del contribuente. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamata nella doglianza del ricorrente; la Corte ha comunque richiamato che, nei casi di dichiarazione integrativa per IVA, la fase di riscossione è regolata dalle norme del DPR n. 602/1973 e quindi i termini vanno interpretati coerentemente con tali disposizioni
art. 51, comma 1, L. n. 413 del 1991
Norma che disciplina la dichiarazione integrativa nell'ambito del condono del 1991; la Corte ha ritenuto che l'art. 51 vada interpretato in modo coerente con le regole di notifica e riscossione del DPR n. 602/1973
art. 49 L. n. 413 del 1991
Individua la dichiarazione integrativa per l'IVA; la Corte ha affermato che, ai fini della riscossione coattiva, le dichiarazioni integrative non differiscono dalle ordinarie e pertanto si applicano i termini di iscrizione a ruolo e notifica del d.P.R. n. 602/1973
art. 39, comma 3, L. n. 413 del 1991
Usato dall'Ufficio per sostenere l'applicazione del termine quinquennale; la Corte ha ritenuto legittimo raccordare tale disposizione con le norme del DPR n. 602/1973 per la riscossione
art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973
Regola le modalità di riscossione (iscrizione a ruolo e consegna al concessionario); la Corte ha affermato che queste disposizioni governano anche il recupero delle somme derivanti da dichiarazioni integrative
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Fonte del termine quinquennale richiamato dalla Corte per il termine finale dell'iscrizione a ruolo nelle ipotesi richiamate
artt. 24 e 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Regolano i termini e le modalità di notifica delle cartelle esattoriali; la Corte ha ribadito il carattere perentorio del termine di notifica (entro il giorno 5 del mese successivo alla consegna del ruolo)
art. 3, comma 1, d.l. n. 16 del 1993 (conv. L. n. 75 del 1993)
Proroga il termine per la presentazione delle dichiarazioni integrative fino al 20 giugno 1993; la Corte ha ritenuto che la decorrenza dei termini di liquidazione/riscossione debba essere calcolata a partire da questa nuova scadenza
art. 11 d.l. n. 50 del 2017 (conv. L. n. 96 del 2017)
Disciplina la definizione agevolata delle liti pendenti; la Corte ha rilevato che la contribuente ha invocato tale disciplina ma non ha adempiuto ai requisiti prescritti per l'accesso, per cui la istanza non ha avuto effetto sostanziale sul giudizio
art. 10 d.l. n. 50 del 2017
Prevede gli adempimenti (domanda e pagamento o prima rata) necessari per accedere alla definizione agevolata; la contribuente non ha depositato la documentazione né effettuato il versamento richiesto
Massime di principio
- Le somme derivanti da dichiarazioni integrative ex L. n. 413/1991 vanno recuperate secondo le modalità e i termini previsti dal d.P.R. n. 602/1973: in pratica la fase di riscossione è unitaria e segue le stesse regole delle altre imposte
- I termini di iscrizione a ruolo e di notifica delle cartelle sono perentori: la notifica deve avvenire nei termini stabiliti (artt. 24-25 DPR n. 602/1973) o l'Ufficio rischia la decadenza dell'azione
- Eventuali proroghe legislative dei termini per la presentazione della dichiarazione integrativa (es. d.l. n. 16/1993) spostano l'inizio della decorrenza dei termini per la liquidazione e la riscossione
- La qualifica di 'integrativa' della dichiarazione non esonera dall'applicazione delle norme ordinarie di riscossione: non si possono applicare regimi diversi nella fase di riscossione rispetto alla fase dichiarativa
- Chi invoca strumenti di definizione agevolata (es. art. 11 d.l. 50/2017) deve rispettare tutti gli adempimenti formali e i pagamenti richiesti per ottenere la sospensione o i benefici; l'inerzia impedisce gli effetti invocati
- In caso di contenzioso, la Corte di Cassazione segue la propria giurisprudenza consolidata su termini e notifiche: gli uffici dovrebbero calcolare termini e notifiche alla luce di tali precedenti per evitare decadenze o per giustificare l'azione di recupero
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