Cassazione Civile, Ordinanza n. 26159/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
A seguito di più domande di concordato preventivo presentate dalla società debitrice, un professionista aveva ricevuto incarico di predisporre le relazioni richieste dalla legge per la seconda domanda di concordato, con patto scritto sul compenso di euro 150.000 oltre accessori e acconto di euro 30.000 già versato. Dopo il successivo fallimento della società, il professionista chiese l’ammissione al passivo del credito residuo in prededuzione. Il giudice delegato e poi il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, esclusero la prededuzione, ritennero non opponibile al fallimento la pattuizione sul compenso per difetto di data certa della lettera di incarico e quantificarono il compenso secondo il D.M. 140/2012, applicando l’art. 27 e una riduzione del 50% per l’esito negativo della procedura. Il ricorrente denunciò: 1) violazione degli artt. 2233, 2704 e 2697 c.c., sostenendo che l’accordo sul compenso fosse vincolante e provato con data certa; 2) violazione degli artt. 111, comma 2, e 69-bis l.fall., per avere il tribunale escluso la prededuzione negando la consecuzione tra concordato e fallimento nonostante il medesimo stato di insolvenza; 3) violazione dell’art. 27 D.M. 140/2012, sostenendo che il compenso dovesse essere calcolato anche secondo l’art. 21 del decreto per la parte relativa alla relazione ex art. 160, comma 2, l.fall.
La decisione
La Corte ha respinto il primo e il terzo motivo. Ha ritenuto corretta la mancata opponibilità al fallimento della pattuizione sul compenso contenuta nella lettera di incarico, perché priva di data certa anteriore opponibile ex art. 2704 c.c.; ha inoltre ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 27 D.M. 140/2012, norma speciale che disciplina il compenso per l’attività di assistenza al debitore nella procedura di concordato preventivo e assorbe le disposizioni generali del decreto. Ha invece accolto il secondo motivo, censurando la motivazione con cui il tribunale aveva escluso la prededuzione: non è decisivo che si tratti di due procedure "minori" né la presenza di un intervallo temporale tra esse; occorre verificare in rinvio se il fallimento sia la prosecuzione della medesima situazione di crisi o insolvenza e se l’attività del professionista sia stata funzionale, secondo un giudizio ex ante, alle finalità della prima procedura. Il decreto è stato quindi cassato in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di La Spezia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato come base delle domande di concordato e delle relazioni tecniche richieste per l’accesso alla procedura.
Richiamato quale disposizione che impone la relazione oggetto dell’incarico professionale.
Richiamato come norma sulla domanda di ammissione al passivo.
Richiamato come norma sull’opposizione allo stato passivo.
La prededuzione è riconducibile ai crediti funzionali alle finalità della procedura, secondo un giudizio ex ante.
Indicato come disciplina del fenomeno della consecuzione tra procedure concorsuali, anche tra procedure minori e fallimento.
L’accordo sul compenso è rilevante tra le parti, ma nel caso concreto non è opponibile al fallimento per difetto di data certa della lettera di incarico.
La certezza della data del documento era necessaria per renderlo opponibile al fallimento; la mera menzione nel ricorso non basta.
Richiamato dal ricorrente in tema di prova della data certa e dell’accordo sul compenso.
Norma speciale che disciplina il compenso per l’assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e nel concordato preventivo, assorbendo le regole generali del decreto.
Norma generale ritenuta non applicabile perché assorbita dalla disciplina speciale dell’art. 27 per le attività svolte ai fini del concordato.
Richiamato nel passaggio relativo al privilegio riconosciuto in sede di ammissione al passivo.
Massime di principio
- Il credito del professionista incaricato per attività funzionali all’accesso a una procedura di concordato preventivo può essere ammesso in prededuzione nel successivo fallimento, se sussiste consecuzione tra le procedure e la prestazione è funzionale, in senso ex ante, alle finalità della prima procedura.
- La consecuzione tra procedure concorsuali non è esclusa dal solo fatto che entrambe siano "minori" né dalla presenza di un intervallo temporale tra una procedura e l’altra; occorre verificare se la procedura di sbocco derivi dalla medesima situazione di crisi o insolvenza.
- Ai fini dell’opponibilità al fallimento di un accordo sul compenso professionale, è necessaria la prova della data certa anteriore del documento che lo contiene; la semplice menzione del documento in altro atto non è sufficiente se il documento non è allegato o altrimenti reso certo.
- Quando il D.M. 140/2012 prevede una disciplina speciale del compenso per l’assistenza al debitore nel concordato preventivo, essa prevale sulle disposizioni generali relative a perizie, pareri o consulenze tecniche di parte.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la quantificazione del compenso del professionista deve essere ricondotta alla specifica attività concretamente svolta e alla corretta norma tariffaria applicabile, senza sovrapporre criteri generali incompatibili con la disciplina speciale.
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