Cassazione Penale, Ordinanza n. 20569/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo entrambi i motivi non deducibili in sede di legittimità perché meramente reiterativi di questioni già affrontate nei gradi di merito e comunque infondati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di sostituzione di persona. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità, sostenendo in sostanza una lettura alternativa delle risultanze probatorie. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla recidiva, contestandone l'applicazione. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi si limitavano a riproporre censure già esaminate e respinte in appello e miravano, di fatto, a una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità; quanto alla recidiva, ha inoltre ritenuto che la motivazione della corte territoriale, seppur sintetica, desse conto del collegamento tra i precedenti e il fatto per cui si procedeva e della maggiore pericolosità dell'imputato.
Norme richiamate
La recidiva può essere valorizzata quando il giudice dia conto, anche sinteticamente, del rapporto tra i precedenti reati e quello oggetto di giudizio, nonché della maggiore pericolosità desumibile dal loro collegamento.
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono meramente ripetitivi di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito o quando tendono a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova estranea al sindacato di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rilettura delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito, salvo specifica deduzione di travisamenti delle emergenze processuali.
- I motivi di ricorso che si limitano a riprodurre doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese sono inammissibili se non confrontano in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata.
- L'applicazione della recidiva è sorretta da motivazione sufficiente quando il giudice evidenzi il nesso tra i precedenti dell'imputato e il nuovo fatto, desumendone una maggiore pericolosità, anche con motivazione sintetica.
- La deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione non è ammissibile se, in concreto, mira soltanto a contestare l'apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di merito senza indicare specifici errori giuridici o illogicità manifeste.
Come è indicizzato
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