Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01388/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che la parte abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi del richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 22 marzo 2024. Dal testo emerge che in appello aveva impugnato esclusivamente il reato di cui al capo c), deducendo la carenza dell'elemento soggettivo; nel ricorso per cassazione ha invece invocato l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva che il ricorso si risolve in una richiesta non coerente con il devolutum dell'appello e, comunque, che dalla ricostruzione complessiva del fatto contenuta nella sentenza impugnata risultava già una motivazione implicita sulla non tenuità: l'imputato avrebbe provocato un incidente stradale verosimilmente in stato di ebbrezza alcolica o sotto stupefacenti, si sarebbe rifiutato di sottoporsi ai controlli e avrebbe opposto resistenza agli operanti intervenuti.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente invocata in cassazione quando il ricorso non si confronta con l'oggetto devoluto in appello e la motivazione della sentenza consente comunque di desumere la non tenuità del fatto.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che l'impugnazione sia stata proposta con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su una richiesta nuova o comunque non coerente con i motivi effettivamente devoluti in appello, senza confrontarsi con la pregressa delimitazione dell'oggetto del giudizio.
  • La particolare tenuità del fatto deve trovare un appiglio nella motivazione della decisione impugnata o deve essere oggetto di specifica e pertinente censura; non è sufficiente una mera invocazione astratta dell'art. 131-bis c.p.
  • La non tenuità può desumersi anche implicitamente dalla complessiva ricostruzione fattuale della sentenza, specie quando il fatto comprenda più condotte sintomatiche di una offensività non minima.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàGuida in stato di ebbrezzaResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleParte generaleReati stradaliReati contro la PA
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.