Cassazione Penale, Ordinanza n. 06943/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile dei reati contestati e gli aveva irrogato la pena. Nel ricorso deduceva vizi di motivazione e violazione di legge, anche processuale con riferimento al terzo motivo, contestando: la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di omissione di soccorso; la configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale; la quantificazione della pena; e il mancato riconoscimento dell'attenuante invocata ai sensi dell'art. 91 cod. pen., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse mal valutato i fatti e il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi di ricorso fossero una mera reiterazione di censure già adeguatamente confutate dalla Corte di appello. Ha quindi valorizzato la ricostruzione secondo cui l'imputato, dopo un incidente stradale che aveva provocato lesioni a un'altra persona, si era dato alla fuga; successivamente aveva opposto condotte violente nei confronti dei pubblici ufficiali intervenuti, spingendoli per impedire l'identificazione necessaria in relazione all'incidente. La Corte ha inoltre reputato congrua la pena determinata in appello e manifestamente infondata la richiesta di attenuante ex art. 91 cod. pen., evidenziando l'assenza di una ubriachezza dovuta a caso fortuito e la mancanza di elementi positivi tali da incidere in senso favorevole. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'attenuante invocata è stata ritenuta non applicabile perché non ricorreva un'ubriachezza determinata da caso fortuito.
La decisione richiama il delitto di omissione di soccorso/fuga dopo incidente stradale come fatto oggetto di censura e confermato nei suoi elementi costitutivi.
La condotta violenta tenuta nei confronti dei pubblici ufficiali intervenuti è stata ritenuta integrare la resistenza a pubblico ufficiale.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di fatto o di motivazione già specificamente esaminate e confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente la condotta violenta posta in essere per ostacolare l'attività di identificazione o di intervento dell'autorità, quando risulti funzionale a impedire l'adempimento dei doveri d'ufficio.
- L'attenuante legata allo stato di ubriachezza richiede la ricorrenza dei presupposti tipici previsti dalla norma invocata; in mancanza di un'ubriachezza dovuta a caso fortuito, la richiesta è manifestamente infondata.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito dia conto in modo congruo della sua congruità e non emergano elementi idonei a smentirne la giustificazione.
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