Sentenza n. 2052/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti della Questura di Arezzo che hanno archiviato per irricevibilità le domande di permesso di soggiorno per residenza elettiva presentate dai ricorrenti
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadini stranieri)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, cittadini statunitensi entrati in Italia il 3 luglio 2026 con visto turistico valido 90 giorni, avevano presentato per posta il 7 luglio 2026 domanda di permesso di soggiorno per residenza elettiva. La Questura ha dichiarato irricevibili le istanze perché i richiedenti non erano titolari dello specifico visto consolare per residenza elettiva, ritenendo tale requisito non integrabile successivamente. I ricorrenti hanno dedotto violazione del combinato disposto dell’art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. 394/1999, dell’art. 5 d.lgs. 286/1998 e del punto 13 dell’allegato A al decreto interministeriale 11 maggio 2011, sostenendo che tali disposizioni non richiedono né un visto in corso di validità né lo specifico visto per residenza elettiva e che rilevano invece la disponibilità di adeguate risorse economiche e di un’abitazione in Italia. Hanno inoltre lamentato eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i decreti di archiviazione. Ha ritenuto illegittimo fondare l’irricevibilità delle domande esclusivamente sull’assenza del visto per residenza elettiva, poiché l’art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. 394/1999 non richiede espressamente né la titolarità di un visto in corso di validità né il possesso dello specifico visto d’ingresso per residenza elettiva; in presenza dei requisiti sostanziali, la mancanza di tale visto è elemento recessivo. Le ulteriori doglianze sono state assorbite. L’Amministrazione deve rideterminarsi sulle istanze attenendosi alla sentenza. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido a rifondere ai ricorrenti, in solido, € 2.000,00 complessivi, oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato, con distrazione delle somme al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. 394/1999
l’art. 11, comma 1, lett. “c-quater” D.P.R. n. 394/1999 “non richiede espressamente la titolarità di un visto in corso di validità né un visto di ingresso per residenza elettiva per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto
Il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva non è subordinato, in base a questa disposizione, alla titolarità di un visto ancora valido o dello specifico visto d’ingresso per residenza elettiva. La mancanza di quest’ultimo non giustifica da sola l’archiviazione dell’istanza.
in presenza dei requisiti sostanziali, “… l’aspetto formale della mancanza dello specifico visto per residenza elettiva in capo alla ricorrente, titolare invece di visto per turismo, può ritenersi elemento recessivo, tenuto conto che, per la peculiarità che lo caratterizza (possesso di ampie risorse economiche e disponibilità abitativa), si tratta di una tipologia di permesso di soggiorno che può prescindere dalle quote di flussi di ingressi di stranieri”
La sentenza richiama la disposizione nel quadro normativo della domanda e applica il criterio secondo cui, per il permesso di soggiorno per residenza elettiva, il requisito formale dello specifico visto è recessivo rispetto alla sussistenza dei requisiti sostanziali, tra cui risorse economiche e disponibilità abitativa.
punto 13 dell’allegato A al decreto interministeriale 11 maggio 2011
In virtù di tale principio di diritto, l’archiviazione disposta dalla Questura di Arezzo, motivata unicamente sulla base dell’impossidenza, da parte dei richiedenti, di un visto conforme (id est: per residenza elettiva), si appalesa illegittima, attesa la non necessità del visto stesso ai fini del conseguimento del permesso di soggiorno per residenza elettiva.
La disposizione, letta nel quadro normativo applicabile alla domanda, non consente di dichiarare irricevibile l’istanza per la sola mancanza del visto per residenza elettiva.
All’udienza camerale del 21 ottobre 2026, dato avviso alle parti circa la possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., il Collegio tratteneva la causa in decisione.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo l’avviso alle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva non può essere subordinato, sulla base dell’art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. 394/1999, al possesso di un visto in corso di validità o dello specifico visto per residenza elettiva: la mancanza di tale visto non giustifica da sola l’archiviazione della domanda.
- Nella valutazione delle domande di permesso di soggiorno per residenza elettiva, la mancanza dello specifico visto è un elemento formale recessivo quando sussistono i requisiti sostanziali caratteristici del titolo, tra cui la disponibilità di adeguate risorse economiche e di un’abitazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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