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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03683/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha precisato che la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata non poteva essere rilevata, poiché l'inammissibilità del ricorso precludeva l'esame della causa estintiva sopravvenuta.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna, con riqualificazione del fatto da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice documentale. Il primo motivo riproponeva una censura già svolta in appello e contestava, in sostanza, il presupposto fallimentare e lo stato di insolvenza posto a base della declaratoria di fallimento; la Corte di cassazione lo ha ritenuto manifestamente infondato, richiamando il principio per cui il giudice penale, nei reati di bancarotta, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto al presupposto oggettivo dell'insolvenza e ai presupposti soggettivi della fallibilità. Il secondo motivo contestava la determinazione della pena, assumendo che fosse ingiustificato lo scostamento dai minimi edittali; la Corte lo ha ritenuto generico perché la sentenza di merito aveva motivato il trattamento sanzionatorio richiamando i precedenti specifici dell'imputato, censura con la quale il ricorso non si confrontava. La Corte ha inoltre osservato che non valeva a escludere la bancarotta documentale il fatto che l'imputato avesse consegnato al curatore il libro dei beni ammortizzabili e altre scritture, poiché mancavano i principali libri obbligatori necessari all'effettiva e utile attività degli organi della procedura.

Norme richiamate

  • art. 216 l.fall.

    Il fatto è stato riqualificato in bancarotta semplice documentale, ma la decisione si concentra soprattutto sulla sufficienza degli elementi relativi all'omessa consegna delle principali scritture contabili e sulla correttezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 223 l.fall.

    Norma richiamata implicitamente nel riferimento ai reati di bancarotta, come quadro normativo della contestazione originaria di bancarotta fraudolenta documentale.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati o generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio per bancarotta il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza né quanto ai presupposti soggettivi della fallibilità dell'imprenditore.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La contestazione della bancarotta documentale non è esclusa dalla consegna di alcune scritture contabili se mancano i principali libri obbligatori, cioè quelli necessari per consentire l'effettiva e utile attività degli organi della procedura.
  • La doglianza sulla pena è generica se il giudice di merito ha motivato il discostamento dai minimi edittali richiamando elementi individualizzanti, come precedenti specifici dell'imputato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata non è rilevabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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