Cassazione Civile, Ordinanza n. 36959/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo alla TARSU/TIA per l'anno 2011 emesso nei confronti di una società operante in ambito di commercio e deposito di legnami/imballaggi. La contribuente aveva sostenuto di avere diritto all'esenzione per tutte le superfici dell'opificio destinate alla produzione di imballaggi secondari e terziari, assumendo che i rifiuti prodotti non fossero assimilabili agli urbani e che provvedesse autonomamente al loro smaltimento. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello, la CTR aveva accolto la domanda sulla base di una perizia giurata prodotta dalla società, ritenendo che i rifiuti prevalenti fossero speciali e non raccolgibili dal Comune, con tassazione limitata alla sola superficie idonea a produrre rifiuti urbani. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 62, comma 3, 66, comma 5, e 70 del d.lgs. n. 507 del 1993: secondo il ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente fondato l'esenzione sulla perizia, trascurando che la contribuente non aveva presentato la denuncia originaria o di variazione attestante le condizioni di esclusione/esenzione, onere che la legge pone a suo carico.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo del Comune. Ha affermato che, in materia di TARSU, l'esclusione dalla tassazione per locali o aree che non producono rifiuti per natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati non opera automaticamente, ma richiede che tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e siano riscontrate con elementi obiettivi o idonea documentazione. La perizia giurata prodotta solo in appello dalla contribuente non può sostituire la dichiarazione prescritta dalla legge né garantire la certezza della situazione relativa all'anno d'imposta. Per questo la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
viene invocato come parametro del ricorso per cassazione per omesso esame di fatto decisivo e violazione di legge
art. 62 d.lgs. n. 507 del 1993
il presupposto della TARSU è l'occupazione o detenzione di locali e aree; l'esclusione per locali che non producono rifiuti non è automatica ma richiede dichiarazione nella denuncia e riscontro oggettivo
art. 66 d.lgs. n. 507 del 1993
richiamato dal ricorrente nel dedurre la violazione della disciplina dichiarativa e impositiva TARSU
art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993
prevede l'obbligo di presentare la denuncia unica e di denunciare le variazioni rilevanti; la Corte lo valorizza per ribadire che l'onere dichiarativo grava sul contribuente
Massime di principio
- In materia di TARSU, il presupposto impositivo è la disponibilità di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti; la tassazione opera in via generale su tutti gli immobili, salvo prova contraria specifica del contribuente.
- Le ipotesi di esclusione o non tassabilità per locali o aree che, per natura o per particolare uso, non possano produrre rifiuti non si presumono e devono risultare da una denuncia originaria o di variazione presentata dal contribuente.
- La prova contraria dell'inidoneità alla produzione di rifiuti non può essere surrogata, in corso di giudizio, da una perizia giurata prodotta tardivamente, se manca la preventiva dichiarazione richiesta dalla disciplina tributaria.
- Il giudice tributario non può riconoscere l'esenzione limitandosi a valorizzare una documentazione tecnica successiva all'anno d'imposta senza verificare il rispetto degli adempimenti dichiarativi posti a carico del contribuente.
- In tema di tassa rifiuti, l'onere di allegare e documentare le condizioni che escludono la tassabilità incombe sul contribuente, trattandosi di deroga alla presunzione legale di produttività dei locali.
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