Cassazione Penale, Sentenza n. 14963/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 545-bis c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 150/2002 e ritenuto applicabile ai procedimenti pendenti per effetto dell'art. 95 d.lgs. 150/2022). Il ricorrente contestava che la Corte d'appello non avesse dato l'avviso previsto circa la possibilità di sostituire la pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 L. n. 689/1981, pur essendo la pena inflitta (8 mesi) inferiore a quattro anni. Si deduceva inoltre che, essendo il giudizio di secondo grado trattato in camera di consiglio senza la presenza dell'imputato e del difensore, la Corte avrebbe dovuto avvertire le parti e, in caso di assenza, fissare udienza entro 60 giorni per consentire la richiesta delle pene sostitutive o la conferimento di procura speciale al difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: a) dalla documentazione non risulta che il difensore avesse richiesto l'applicazione delle pene sostitutive, per cui il mancato avviso non poteva essere utilmente dedotto in cassazione; b) l'omessa formulazione dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, non determina automaticamente la nullità della sentenza, atteso il potere discrezionale del giudice e la possibilità di un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per la sostituibilità; c) la Corte d'appello aveva comunque formulato, anche implicitamente, valutazioni negative sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato (prevedendo dunque la negatività anche rispetto alla sostituibilità della pena). La declaratoria di inammissibilità esclude altresì la valutazione di eventuali cause di estinzione sopravvenute (es. prescrizione). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di procedimento e al versamento equitativo di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma impone l'avviso circa la possibilità di sostituire la pena detentiva con sanzioni sostitutive, ma la Corte ha affermato che l'omessa formulazione dell'avviso non comporta automaticamente nullità della sentenza quando il giudice, con valutazione implicita o esplicita, ritenga non sussistenti i presupposti per la sostituzione o quando la difesa non abbia richiesto l'esercizio della facoltà.
Individua le sanzioni amministrative e le pene sostitutive applicabili in alternativa alla pena detentiva; la Corte ha ritenuto che, benché tali misure potessero essere teoricamente richieste (pena inferiore a 4 anni), la loro applicazione resta soggetta alla valutazione discrezionale del giudice.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale relativa ai reati in materia di stupefacenti: ex questa disposizione il ricorrente era stato condannato per tre contestazioni, in base al giudizio abbreviato.
Stabilisce l'applicabilità della disposizione normativa (qui richiamata per rendere operativa l'applicazione dell'art. 545-bis ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore, 30/12/2022).
Prevede l'onere delle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di spese e alla somma di euro 3.000,00.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023; Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023; Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015 e altre)
Richiamate come precedenti che affermano: 1) il giudice non è sempre obbligato a proporre l'applicazione delle pene sostitutive; 2) l'omessa formulazione dell'avviso non determina di per sé la nullità se il giudice ha implicitamente o esplicitamente ritenuto insussistenti i presupposti; 3) il difensore che non ha richiesto l'esercizio del potere sostitutivo non può dolersi in sede di impugnazione dell'assenza dell'avviso.
Massime di principio
- La mancata comunicazione dell'avviso previsto dall'art. 545-bis c.p.p. non comporta automaticamente la nullità della sentenza se il giudice ha esercitato un potere discrezionale valutando implicitamente l'insussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena.
- Se il difensore non richiede l'applicazione delle pene sostitutive in sede di giudizio o immediatamente dopo la lettura del dispositivo, la relativa omissione di avviso è generalmente preclusa e non può essere utilmente dedotta in cassazione.
- La possibilità di ottenere sanzioni sostitutive per pene detentive inferiori a quattro anni resta soggetta a valutazione del giudice, che può negarle per ragioni di gravità del fatto o in base alla personalità e ai precedenti dell'imputato.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce di valutare cause sopravvenute di estinzione del reato (es. prescrizione) intervenute dopo la sentenza impugnata.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.
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