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Sentenza

Sentenza del 04/02/2015 n. 1968 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento per il recupero dei contributi al Servizio sanitario nazionale relativi al 1994, emessa perché l’INPS contestava alla società il beneficio contributivo previsto dall’art. 8 della legge n. 223/1991. L’Istituto sosteneva che la CTR avesse deciso su una fattispecie diversa da quella dedotta e che il beneficio non spettasse in presenza di imprese collegate o controllate, o di una sostanziale continuità aziendale: secondo l’INPS, rilevavano la parentela o affinità tra i titolari, l’uso degli stessi locali e macchinari e la prosecuzione dell’attività. La CTR aveva invece ritenuto non provati il controllo o il collegamento tra le imprese, osservando che i titolari erano persone diverse e che locali e attrezzature erano utilizzati in forza di contratti di locazione o affitto. L’INPS ha proposto tre motivi: violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita extrapetizione; falsa applicazione dell’art. 8, comma 4-bis, della legge n. 223/1991; violazione dell’art. 8, comma 4, della stessa legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’INPS. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il quesito di diritto non indicava i fatti processuali concreti necessari a comprendere l’asserito error in procedendo; il primo è stato dichiarato inammissibile per la stessa carenza e perché formulato in modo contraddittorio, alternando la denuncia di extrapetizione a quella di falsa applicazione di legge. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura era contraddittoria e il quesito riguardava il comma 4, mentre la ratio della sentenza impugnata era riferita alla fattispecie del comma 4-bis, che il quesito non coglieva. È quindi rimasta ferma la decisione della CTR, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso della società contro la cartella. L’INPS è stato condannato a rimborsare alla società le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.000 euro per compensi, oltre spese generali e accessori di legge; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti del concessionario non costituito.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il motivo è inammissibile perchè - in violazione dell'art. 366 bis c.p.c. - il quesito proposto omette qualsiasi riferimento al fatto e con la conseguenza che lo stesso si presenta astratto e quindi inidoneo a rappresentare e a far comprendere alla Corte quale sia stato il concreto error in procedendo denunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c.

    Nel regime applicabile al ricorso, il quesito di diritto doveva riferirsi ai fatti del caso e rendere comprensibile l’errore concretamente denunciato; un quesito astratto comportava l’inammissibilità del motivo. La Corte ha applicato tale criterio anche al primo e al terzo motivo, rilevando inoltre, per quest’ultimo, che il quesito non attaccava la ratio decidendi.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile perchè - in violazione dell'art. 366 bis c.p.c. - il quesito proposto omette qualsiasi riferimento al fatto e con la conseguenza che lo stesso si presenta astratto e quindi inidoneo a rappresentare e a far comprendere alla Corte quale sia stato il concreto error in procedendo denunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c.

    La Corte non ha deciso nel merito se la CTR avesse pronunciato oltre i limiti della domanda: ha dichiarato inammissibile la relativa censura perché il quesito non illustrava il concreto fatto processuale da cui sarebbe derivata la violazione.

  • Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, comma 4

    Il comma era invocato nella controversia per il beneficio contributivo connesso all’assunzione di lavoratori collocati in mobilità. La Corte di cassazione non ne ha esaminato nel merito i presupposti, poiché il motivo dell’INPS è stato ritenuto inammissibile e il quesito non coglieva la ratio della sentenza regionale.

  • Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, comma 4-bis

    La disposizione era richiamata dall’INPS con riferimento all’esclusione del beneficio in presenza di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o di rapporti di collegamento o controllo. La Cassazione non ha stabilito come interpretare tali condizioni nel merito: ha rilevato che le censure dell’Istituto erano inammissibili e che il quesito del terzo motivo non corrispondeva alla ratio decidendi della CTR.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, una censura processuale o di violazione di legge deve descrivere il fatto concreto e spiegare come esso integri l’errore denunciato; un quesito formulato in termini meramente astratti può essere dichiarato inammissibile, secondo il regime processuale applicabile.
  • I motivi e i relativi quesiti devono essere coerenti tra loro: non è efficace alternare, senza coordinamento, la denuncia di extrapetizione e quella di falsa applicazione di legge.
  • La censura deve confrontarsi con la ragione effettiva su cui si fonda la decisione impugnata. Contestare una norma diversa da quella applicata dal giudice, o formulare il quesito su una disposizione che non sorregge la decisione, può comportare l’inammissibilità del motivo.
  • Questa sentenza non decide nel merito se parentela o affinità tra titolari, uso degli stessi locali o macchinari e continuità dell’attività siano sufficienti a escludere il beneficio: la Cassazione ha definito il ricorso per ragioni di ammissibilità, lasciando ferma la decisione regionale.

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