Cassazione Civile, Ordinanza n. 18281/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione e ha disposto che il dispositivo dell'ordinanza n. 29965/2023 debba leggersi come condanna della ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 6.200,00 con attribuzione all'avvocato antistatario. Ha inoltre ordinato che la correzione sia annotata dalla Cancelleria sull'originale del provvedimento corretto. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel procedimento originario la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso della parte soccombente e l'aveva condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 6.200,00. Nel dispositivo, però, risultava omessa l'espressione "con attribuzione al procuratore antistatario", nonostante tale richiesta fosse stata formulata nelle conclusioni del controricorso. Il difensore della parte vittoriosa ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale, sostenendo che si trattasse di una mera svista redazionale e non di un errore revocatorio. La Corte ha avviato e deciso il procedimento di correzione d'ufficio, senza memorie depositate, ritenendo che la mancanza integrasse errore materiale correggibile.
Norme richiamate
richiamato implicitamente come rimedio di correzione dell'errore materiale, ritenuto esperibile per la mancata attribuzione delle spese al difensore antistatario
base del procedimento di correzione dell'errore materiale e dell'annotazione sull'originale del provvedimento
non espressamente citato nel testo, ma il provvedimento riguarda la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione in sede di legittimità
Cass. 24/07/2012, n. 12962
"L'errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezione degli atti di causa ... mentre l'errore determinato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio della correzione di errore materiale"
si distingue l'errore revocatorio dall'errore materiale; l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese può essere corretta come mera svista materiale
Sezioni Unite, n. 16037/2010
orientamento che ammette la correzione dell'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario
Cass. n. 12184/2020
richiamata per affermare che non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione
Massime di principio
- L'omissione, nel dispositivo di una decisione, dell'attribuzione delle spese al difensore antistatario, quando la relativa richiesta risulti dagli atti, integra un errore materiale correggibile e non un errore revocatorio.
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile quando la discrepanza tra la volontà del giudice e la formulazione testuale del provvedimento derivi da una mera svista redazionale o percettiva, senza necessità di riesame del merito.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale la Corte può provvedere d'ufficio e ordinare l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento corretto.
- La richiesta di distrazione o attribuzione delle spese al difensore antistatario, se omessa nel dispositivo per mera svista, non richiede un nuovo giudizio sul punto ma solo la rettifica formale del provvedimento.
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