Cassazione Penale, Ordinanza n. 38379/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano formulate in termini generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta coerente e completa nella valorizzazione del compendio probatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione/cessione di sostanza stupefacente di lieve entità. Con un unico motivo ha dedotto mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. In particolare, ha censurato il valore attribuito alle dichiarazioni del cessionario della droga, che in dibattimento aveva ritrattato quanto detto in precedenza negando di conoscere l'imputato e riferendo di aver acquistato la sostanza da una persona straniera. La sentenza impugnata, però, aveva ritenuto più attendibile il quadro probatorio formato in primo grado: gli operanti avevano osservato uno scambio tra l'auto del cessionario e l'imputato presso l'abitazione di quest'ultimo; subito dopo era stata eseguita la perquisizione del cessionario, con rinvenimento di una dose di cocaina; nell'abitazione dell'imputato erano inoltre stati trovati due bilancini di precisione, sostanza da taglio e involucri per il confezionamento. Il ricorso è stato ritenuto generico perché non si confrontava con questa motivazione ritenuta completa e logica.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
condanna ex art. 73, comma 5
La fattispecie rientra nella detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità, richiamata come titolo di condanna confermato in appello e non efficacemente censurato in cassazione.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono meramente generiche e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
- La contraddittorietà delle dichiarazioni di un teste o del cessionario della sostanza non impone l'accoglimento del ricorso se il giudice di merito ha fondato la decisione su un compendio probatorio complessivo, logicamente coerente e corroborato da riscontri oggettivi.
- In materia di stupefacenti, il rinvenimento di strumenti di confezionamento, bilancini di precisione e sostanza da taglio nell'abitazione dell'imputato può costituire significativo riscontro del coinvolgimento nella cessione o detenzione a fini di spaccio.
- Ai fini del controllo di legittimità, non basta prospettare una lettura alternativa del materiale probatorio: occorre censurare specificamente i passaggi argomentativi della decisione impugnata che sarebbero affetti da illogicità o contraddizione.
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