Cassazione Penale, Ordinanza n. 38346/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità discende dalla natura non dedotta in appello della censura e dalla sua manifesta infondatezza, essendo stata già applicata la pena minima edittale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva confermato responsabile del delitto di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità. L'unico motivo dedotto lamentava vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato l'impossibilità di concedere il minimo della pena. La Corte di cassazione rileva che tale censura non era stata devoluta in appello, ove erano state invece richieste l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; aggiunge inoltre che il motivo è manifestamente infondato, poiché i giudici di merito avevano già applicato il minimo edittale, pari a sei mesi di reclusione, poi ridotti a quattro per il rito.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato come base normativa del reato contestato, qualificato come fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.
Citato come richiesta difensiva in appello per la possibile non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Richiamato indirettamente dalla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in appello.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione la censura che introduca per la prima volta una doglianza non devoluta al giudice di appello, quando la questione non sia stata specificamente dedotta nel precedente grado di merito.
- Un motivo di ricorso è manifestamente infondato quando contesta il diniego del minimo edittale senza confrontarsi con il dato, risultante dagli atti, che il giudice di merito abbia già applicato la pena base nel minimo previsto dalla legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza dei presupposti di legge, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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