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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38345/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, oltre a non specificare gli elementi decisivi omessi dal giudice di appello, si risolvesse in una doglianza generica sulla commisurazione della pena. Conseguentemente ha applicato la sanzione processuale prevista per l'inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di merito l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte d'appello aveva comunque ridotto la pena a sei mesi di reclusione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto un vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, lamentando che la sentenza non avesse esplicitato i criteri di commisurazione e, in particolare, non avesse adeguatamente giustificato l'impossibilità di applicare il minimo edittale. La censura, però, non indicava quali elementi concreti avrebbero dovuto essere valorizzati dal giudice di merito, risultando quindi generica.

Norme richiamate

  • art. 635 c.p.p.

    Non citato nel testo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di merito sulla pena, la censura di vizio motivazionale deve indicare in modo specifico quali elementi fattuali o giuridici sarebbero stati trascurati dal giudice nella commisurazione della sanzione.
  • È inammissibile il motivo che si limiti a contestare genericamente la mancata applicazione del minimo edittale senza confrontarsi con gli elementi di fatto valorizzati dalla sentenza impugnata o senza indicare quali altri elementi avrebbero dovuto condurre a una diversa determinazione della pena.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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