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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38342/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per resistenza a pubblico ufficiale, in relazione a un episodio in cui, dopo l'intimazione dell'alt da parte dei pubblici ufficiali, egli si era dato alla fuga a bordo di un'autovettura. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) errata applicazione dell'art. 337 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che si sarebbe trattato di mera fuga dopo l'alt e non di condotta idonea a integrare la resistenza; 2) vizio di motivazione sulla mancata disapplicazione della recidiva reiterata, assumendo che non fosse stato verificato in quale misura i precedenti avessero inciso sul reato attuale e che la condotta fosse stata ritenuta estemporanea; 3) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invocando la collaborazione dell'imputato, le dichiarazioni confessorie e le scuse spontanee. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e non confrontati con la motivazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato la presenza di manovre pericolose per la circolazione per un tratto di 18 km, i numerosi precedenti penali e la pluralità di reati pregressi, nonché la rilevanza della recidiva in ragione della pericolosità accresciuta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si misurassero con la motivazione della sentenza di appello, la quale aveva spiegato che non si trattava di mera fuga ma di condotta di guida pericolosa e prolungata, idonea a integrare la resistenza; che le scuse e la collaborazione erano recessive rispetto ai molteplici precedenti penali; e che la recidiva reiterata non poteva essere disapplicata, a fronte dei numerosissimi precedenti, di cui alcuni specifici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    richiamato quale norma incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ritiene che la condotta non sia riducibile a mera fuga, ma integri una resistenza anche in ragione delle manovre pericolose poste in essere

  • art. 99 c.p.

    richiamato implicitamente in relazione alla recidiva reiterata; la Corte afferma che, in presenza di numerosissimi precedenti penali e di precedenti specifici, la recidiva non era disapplicabile

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a riproporre censure astratte senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta non va valutata solo come fuga dopo l'intimazione dell'alt, ma può integrare il reato anche quando si accompagni a manovre di guida pericolose e idonee a mettere in pericolo la pubblica incolumità o l'operato dei pubblici ufficiali.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione omette di considerare gli elementi rilevanti; non sussiste vizio quando il giudice di merito attribuisce prevalenza ai precedenti penali e alla complessiva personalità dell'imputato rispetto a elementi favorevoli come scuse o collaborazione.
  • La recidiva reiterata può essere mantenuta quando i precedenti penali sono numerosi e, soprattutto, specifici, e la nuova condotta conferma una pericolosità accresciuta; non è sufficiente opporre un carattere asseritamente estemporaneo del fatto per imporne la disapplicazione.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati contro la PAReati stradaliProcesso penale
IstitutiRecidiva

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