Cassazione Penale, Ordinanza n. 38344/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano resa ex art. 599-bis c.p.p. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo la decisione in forma semplificata e senza formalità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano, pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. in sede di concordato, deducendo un unico motivo di violazione di legge e carenza di motivazione sul giudizio di colpevolezza. Dal testo emerge che il ricorso non investiva profili estranei al perimetro di ammissibilità del ricorso contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., ma si limitava a censurare la motivazione sulla responsabilità e, in sostanza, il giudizio di colpevolezza. La Corte di cassazione ha richiamato il principio secondo cui, contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono ammissibili solo censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono invece inammissibili doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Applicando tale regola, ha ritenuto il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
La sentenza impugnata è indicata come pronunciata ex art. 559 c.p.p.; il testo non ne sviluppa il contenuto normativo.
Per le sentenze rese ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della pronuncia del giudice rispetto alla richiesta.
Le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono indicate come inammissibili nel perimetro del ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Avverso la sentenza pronunciata in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione ha un ambito di censura limitato: non ogni doglianza sulla decisione è scrutinabile, ma solo quelle attinenti alla validità del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra richiesta e pronuncia.
- Sono inammissibili le censure che, pur formalmente dirette contro la sentenza, investano motivi rinunciati o prospettino vizi non consentiti dalla speciale disciplina del concordato in appello.
- La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione quando l’impugnazione riguardi una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo che il vizio rientri nel ristretto oggetto di ricorso ammesso.
- I vizi relativi alla determinazione della pena rilevano in cassazione solo se determinano illegalità della sanzione, ossia se la pena sia fuori dai limiti legali o diversa da quella prevista dalla legge; altrimenti la doglianza è inammissibile.
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