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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38343/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato per evasione. Ha dedotto: 1) violazione di legge e/o vizio di motivazione in tema di recidiva, ritenuta sulla base di una precedente condanna del 2021 per reati in materia di stupefacenti e porto d'armi, asseritamente valorizzata in modo erroneo anche per un precedente relativo a un reato inesistente e comunque per fatti concernenti diverso bene giuridico, nonostante la giovane età e l'occasionalità della condotta; 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, poiché la Corte avrebbe considerato solo elementi negativi (condanne irrevocabili, peraltro indicate al plurale) trascurando quelli positivi (scelta del rito alternativo, giovane età, marginalità sociale, assenza di precedenti specifici); 3) erronea commisurazione della pena; 4) mancato riconoscimento della continuazione esterna. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso riproponeva censure già esaminate e adeguatamente confutate dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente reiterative di questioni già decise con motivazione adeguata dal giudice di merito. Quanto alla censura sulla recidiva, ha precisato che l'apparente riferimento della sentenza a condanne "numerose" non incideva, poiché risultava in realtà una sola condanna ex art. 444 c.p.p., relativa però a tre distinte ipotesi di reato, di cui due in materia di stupefacenti e una per porto d'armi, come da certificato del casellario giudiziale. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La precedente definizione ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è richiamata quale dato del casellario giudiziale; la Corte osserva che si trattava di un'unica condanna relativa a più ipotesi di reato, rilevante ai fini della valutazione della recidiva.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    È indicato come base di due delle tre ipotesi di reato oggetto della precedente condanna richiamata nel giudizio sulla recidiva.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende discende dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre questioni già affrontate e congruamente risolte dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
  • Ai fini della valutazione della recidiva può rilevare la precedente condanna anche quando essa riguardi più reati, purché il dato risultante dal casellario sia correttamente ricostruito; l'eventuale imprecisione lessicale della sentenza di merito non impone l'accoglimento del ricorso se la sostanza della valutazione è corretta.
  • La censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche non è accoglibile quando il giudice di merito abbia effettivamente bilanciato gli elementi rilevanti e la critica si risolva in una diversa lettura del compendio valutativo.
  • La doglianza sulla commisurazione della pena o sulla continuazione esterna è inammissibile quando non evidenzi un vero vizio di legittimità, ma miri solo a sostituire una diversa valutazione discrezionale a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiRecidiva

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