Cassazione Penale, Ordinanza n. 38131/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che, riformando quella di primo grado, ha applicato le attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti e ha rideterminato la pena per un episodio di furto in abitazione. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 163 c.p., sostenendo che la precedente condanna a pena sospesa pronunciata dal Tribunale per i minorenni non dovrebbe ostare alla concessione del beneficio della sospensione condizionale dopo il raggiungimento della maggiore età. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità ex art. 62, n. 4, c.p., evidenziando il modesto valore dei beni sottratti e la restituzione della refurtiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, chiarendo che la condanna a pena detentiva condizionalmente sospesa pronunciata dal giudice minorile non viene meno per il sopravvenuto raggiungimento della maggiore età, essendo semmai eliminabile solo l'iscrizione nel casellario nei limiti previsti dalla disciplina speciale. Ha inoltre osservato che, in ogni caso, i più ampi limiti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 163 c.p. si applicano solo se entrambi i reati sono stati commessi quando l'imputato era minorenne o comunque rientrava nei limiti di età previsti. Quanto al secondo motivo, ha reputato la doglianza inammissibilmente diretta a una rivalutazione del merito: la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato sul valore dei beni sottratti, pari a circa 65 euro, e sull'offensività complessiva della condotta. La Cassazione ha poi ribadito che, per il furto, il danno di particolare tenuità va valutato al momento della consumazione, mentre la restituzione della refurtiva è un post factum irrilevante; nel furto in abitazione rileva anche il danno morale derivante dall'intrusione nella dimora. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
I più ampi limiti per la sospensione condizionale legati all'età si applicano solo se sia il primo sia il secondo reato sono stati commessi dall'imputato quando rientrava nei limiti di età previsti; la sopravvenuta maggiore età non fa venir meno la precedente condanna sospesa pronunciata dal giudice minorile.
L'attenuante del danno di particolare tenuità richiede che il valore intrinseco ed economico dei beni sottratti sia pressoché irrilevante; nel furto in abitazione il giudice deve considerare anche il danno morale per l'intrusione nella dimora.
La sentenza impugnata concerne una condanna per furto in abitazione, rispetto alla quale sono state rideterminate la pena e valutate le circostanze attenuanti.
art. 5, comma 4, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
Il raggiungimento della maggiore età comporta la sola eliminazione di talune iscrizioni dal casellario, non anche la caducazione della condanna a pena detentiva condizionalmente sospesa.
Massime di principio
- La precedente condanna a pena detentiva condizionalmente sospesa pronunciata in età minorile non viene meno per il solo sopravvenire della maggiore età dell'imputato; tale effetto può incidere soltanto sulle iscrizioni nel casellario nei limiti della disciplina speciale.
- I più ampi limiti di età previsti per la sospensione condizionale della pena si applicano solo quando tutti i reati rilevanti siano stati commessi nel periodo di età normativamente considerato; non è sufficiente che lo sia solo uno di essi.
- L'attenuante del danno di particolare tenuità nel furto richiede che il valore dei beni sottratti sia quasi irrilevante; un valore, anche se modesto, ma non trascurabile può giustificare il diniego.
- La restituzione della refurtiva è un fatto successivo alla consumazione del reato e non può essere considerata ai fini della valutazione del danno di particolare tenuità.
- Nel furto in abitazione, ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., il giudice deve valutare non solo il danno patrimoniale, ma anche quello morale conseguente all'intrusione nella privata dimora.
- Le valutazioni della Corte di merito sulla tenuità del danno e sull'offensività della condotta, se sorrette da motivazione logica e adeguata, non sono sindacabili in cassazione come mere richieste di rivalutazione del fatto.
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