Cassazione Civile, Ordinanza n. 27491/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
La vicenda trae origine da una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso dell'INPS contro una decisione della Corte d'appello di Roma in materia di contribuzione dovuta per personale di volo con rapporto di lavoro part-time ciclico verticale, e aveva regolato le spese senza disporne la distrazione in favore del difensore che aveva reso la relativa dichiarazione. Nel successivo giudizio di correzione di errore materiale, proposto separatamente dall'avvocato e dalla parte assistita, si lamentavano due errori materiali: l'omessa indicazione della distrazione delle spese in favore del difensore, nonostante la relativa richiesta nel controricorso, e l'erronea trascrizione del cognome della parte controricorrente, indicato come "Baldassarri" anziché "Baldassari". L'INPS si è costituito con controricorso aderendo al rilievo dell'errore materiale. La questione giuridica affrontata riguarda l'ammissibilità del procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c. per rimediare all'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese e per correggere l'errore anagrafico nella denominazione della parte.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale. Ha ritenuto che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio corretto sia il procedimento di correzione degli errori materiali e non gli ordinari mezzi di impugnazione, perché la richiesta di distrazione non costituisce domanda autonoma. Ha inoltre rilevato che la correzione è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione. In concreto ha ordinato di correggere il cognome della controricorrente da "Baldassarri" a "Baldassari" e di inserire, sia nella motivazione sia nel dispositivo dell'ordinanza corretta, l'espressa previsione della distrazione delle spese in favore dell'avvocato Riccardo Faranda. Ha disposto che la correzione fosse annotata sull'originale del provvedimento corretto.
Norme richiamate
è il rimedio esperibile per correggere l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese e altri errori materiali del provvedimento
si applica al procedimento di correzione dell'errore materiale
la procedura di correzione è coerente con la disciplina della distrazione delle spese, cui la norma si richiama quando la parte dimostri di avere soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese
il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione
richiamato nella fase di definizione in camera di consiglio
richiamato per la possibile definizione camerale della procedura
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., non già una statuizione da far valere con impugnazione ordinaria.
- La richiesta di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma, ma costituisce una richiesta accessoria alla regolazione delle spese di lite.
- Il rimedio della correzione dell'errore materiale è utilizzabile anche contro le pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- La correzione materiale può riguardare sia omissioni testuali nel dispositivo o nella motivazione, sia errori meramente grafici o anagrafici nella identificazione delle parti, quando l'errore sia oggettivamente riconoscibile dagli atti.
- La soluzione mediante correzione dell'errore materiale è coerente con il principio di ragionevole durata del processo e consente al difensore di ottenere più rapidamente il titolo esecutivo per le spese distratte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27399/2022 del 20/09/2022
- ordinanza_civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27400/2022 del 20/09/2022
- ordinanza_civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27401/2022 del 20/09/2022
- ordinanza_civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27402/2022 del 20/09/2022
- ordinanza_civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27403/2022 del 20/09/2022
- ordinanza_civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27404/2022 del 20/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →