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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15712/2020 del 23/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società contribuente)

La controversia

Nel corso di un controllo dell’Ufficio delle Dogane di Pordenone, relativo al periodo dal 1° gennaio 2003 all’8 maggio 2008, era stato contestato alla società di aver ceduto a imprese del gruppo e a terzi parte degli spazi del proprio stabilimento mediante contratti denominati «locazione servizi». I contratti prevedevano la disponibilità di immobili a uso industriale o ufficio e prestazioni accessorie, tra cui energia elettrica, forza motrice, acqua, riscaldamento, servizio antincendio e climatizzazione. L’Amministrazione riteneva che, oltre alla locazione, la società somministrasse energia elettrica ai terzi e che per i quantitativi ceduti non spettassero le condizioni di esenzione relative ai primi 200.000 KWh. Chiedeva quindi Euro 38.541,77 per accisa, Euro 123.866,39 per addizionale sull’accisa ed Euro 31.703,38 per IVA, oltre a indennità di mora, interessi e spese di notifica. La società sosteneva di essere l’unica consumatrice finale dell’energia acquistata dal proprio fornitore e che la concessione degli spazi, con le prestazioni accessorie, costituiva un servizio complesso remunerato con corrispettivo forfetario, non una rivendita o somministrazione di energia. La CTP di Pordenone aveva respinto il ricorso e la CTR del Friuli-Venezia Giulia aveva confermato la decisione. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha contestato la propria qualificazione come fornitrice e soggetto passivo dell’accisa, deducendo di non fatturare l’energia né avere concluso contratti di somministrazione con le imprese insediate; con il secondo ha censurato la qualificazione dei contratti come atipici a causa multipla di locazione e somministrazione di cose o servizi, invocando la disciplina dell’autonomia contrattuale e della somministrazione; con il terzo ha contestato il diniego delle esenzioni previste dalla disciplina delle accise e dell’addizionale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi alla luce della disciplina delle accise. Ha affermato che il rapporto tributario rilevante è quello tra il fornitore dell’energia e lo Stato e che, nel caso concreto, rileva la relazione tra il fornitore e la società ricorrente, non la successiva relazione tra quest’ultima e le imprese cui erano concessi spazi e servizi. Le cessioni successive che non realizzano la condizione di esigibilità hanno rilevanza privatistica e non determinano, per ciò solo, una nuova imposizione a carico della società. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 504/1995

    Il sistema quindi prevede e disciplina dapprima la nascita del presupposto del tributo (all’atto della fabbricazione, per quanto qui ci riguarda) e quindi – in seguito – la sua esigibilità (l’immissione in consumo).

    La norma distingue il momento genetico dell’obbligazione d’accisa, collegato alla fabbricazione o importazione, dal momento in cui il tributo diviene esigibile, collegato all’immissione in consumo; l’esigibilità opera inoltre quando non ricorrono le condizioni per l’aliquota ridotta o l’esenzione.

  • art. 26, comma 4, D.Lgs. 504/1995

    Successivamente, il medesimo TUA, art. 26, comma 4, pone a carico dei soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori l’onere di versare la relativa accisa.

    L’obbligo di versamento è posto a carico dei soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori; nel caso dell’energia elettrica, il successivo passaggio economico del prodotto da parte dell’acquirente non basta a configurare un nuovo rapporto tributario.

  • art. 52 D.Lgs. 504/1995

    L’art. 52 TUA come sostituito dal D.Lgs. n. 26 del 2007, art. 1, comma 1, lett. M), stabilisce che “l’energia elettrica (codice NC2716) è sottoposta ad accisa, con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato 1, al momento della fornitura ai consumatori finali…”

    La disciplina novellata individua nella fornitura al consumatore finale il momento di esigibilità dell’accisa, senza alterare la struttura dell’imposta né il suo fatto generatore.

  • art. 53 D.Lgs. 504/1995

    e, in base al testo novellato dell’art. 53, “obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica sono: a) i soggetti che procedono alla fatturazione elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori;…”

    È obbligato al pagamento il soggetto che fattura l’energia elettrica al consumatore finale. La qualità di consumatore che successivamente concede energia nell’ambito di un rapporto privatistico non lo rende, per ciò solo, soggetto passivo dell’accisa.

  • art. 53 Cost.

    E’ l’immissione in consumo a esprimere l’idoneità, intesa come attitudine economica, dei fabbricanti o degli importatori, a presentarsi sul mercato per vendere i prodotti a terzi, traducendosi in indice di capacità contributiva, in linea con l’art. 53 Cost..

    Il collegamento dell’esigibilità all’immissione in consumo individua un’effettiva manifestazione di capacità contributiva, diversamente dalla mera fabbricazione o importazione considerata isolatamente.

Massime di principio

  • In materia di accise, il presupposto del tributo e la sua esigibilità sono momenti distinti: il presupposto sorge con la fabbricazione o l’importazione, mentre l’esigibilità si verifica all’immissione in consumo e, nei casi previsti, quando non ricorrono le condizioni per beneficiare di un’aliquota ridotta o di un’esenzione.
  • Per l’accisa sull’energia elettrica, il soggetto obbligato è il fornitore che fattura la fornitura al consumatore finale secondo la disciplina applicabile; l’acquirente-consumatore non diviene soggetto passivo per il solo fatto di trasferire successivamente energia nell’ambito di un distinto rapporto contrattuale.
  • Le cessioni successive all’immissione in consumo che non realizzano una nuova condizione di esigibilità attengono ai rapporti privatistici tra i contraenti e sono estranee al rapporto tributario tra fornitore originario e Stato.
  • Il fatto che il corrispettivo di un rapporto complesso comprenda economicamente anche il costo dell’energia non è, di per sé, sufficiente a determinare una nuova imposizione in materia di accise: la sostanza economica della cessione o del servizio non sostituisce i presupposti normativi propri del tributo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi

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