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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08219/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di un lavoratore alle dipendenze della società ricorrente in seguito a cambio di appalto per servizi di portierato presso un punto vendita. La società ha tentato di intimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo con una prima raccomandata inviata all'indirizzo di Milano indicato dal dipendente, ma la busta è stata restituita per mancata consegna; successivamente ha reiterato il recesso inviandolo al nuovo indirizzo di residenza del lavoratore. I giudici di merito hanno ritenuto inefficace il primo licenziamento per mancato perfezionamento della notifica e nullo il secondo perché intimato durante il periodo di divieto di licenziamento economico imposto dalla normativa emergenziale COVID-19, condannando inoltre la società al pagamento delle retribuzioni di marzo e aprile 2020. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1335 c.c. e dell'art. 11 R.D. 262/1942, sostenendo che la spedizione al domicilio noto fosse sufficiente a far operare la presunzione di conoscenza dell'atto; 2) violazione dell'art. 9 D.Lgs. 23/2015, contestando l'applicazione della tutela reintegratoria piena e la ritenuta nullità del recesso; 3) violazione delle norme su obbligazioni e contratti, assumendo che il blocco delle attività imposto dall'autorità pubblica integrasse factum principis e impossibilità sopravvenuta della prestazione, con conseguente esonero dal pagamento della retribuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in presenza di contestazione del destinatario sul recapito dell'atto, la sola prova della spedizione non basta: occorre dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio mediante avviso di ricevimento o compiuta giacenza; una mera consultazione informatica del portale postale non ha fede privilegiata e non surroga le attestazioni dell'ufficiale postale. Ha respinto il secondo motivo affermando che il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo introdotto dall'art. 46 D.L. 18/2020 costituisce norma imperativa speciale: la sua violazione comporta nullità del recesso e, per i rapporti soggetti al D.Lgs. 23/2015, determina la tutela reintegratoria piena, senza rilievo del requisito dimensionale dell'impresa. Ha infine respinto il terzo motivo ritenendo che il datore non possa invocare l'impossibilità sopravvenuta quando non abbia attivato gli strumenti emergenziali previsti dall'ordinamento per gestire la sospensione dell'attività; l'omessa richiesta di CIGO o FIS, a fronte del blocco pandemico, integra una scelta organizzativa interna e mantiene il datore in mora credendi, con conseguente debenza delle retribuzioni maturate. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1335 c.c.

    Per gli atti unilaterali recettizi, come il licenziamento, gli effetti si producono quando l'atto giunge all'indirizzo del destinatario; se il pervenimento è contestato, la sola spedizione non basta a far operare la presunzione di conoscenza.

  • art. 11 R.D. 262/1942

    Richiamato dalla ricorrente in funzione di supporto alla tesi sulla validità della notificazione, ma non accolto; il suo richiamo non supera l'esigenza di provare il perfezionamento del procedimento notificatorio.

  • art. 46 D.L. 18/2020

    Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel periodo emergenziale COVID-19 è norma imperativa speciale, la cui violazione determina la nullità del recesso.

  • art. 2, comma 1, D.Lgs. 23/2015

    La nullità del licenziamento comporta l'applicazione della tutela reintegratoria piena, prescindendo dal requisito dimensionale del datore di lavoro.

  • art. 18, commi 1 e 2, L. 300/1970

    Costituisce il regime sanzionatorio reintegratorio pieno richiamato per il licenziamento nullo.

  • art. 3, L. 604/1966

    È il parametro del giustificato motivo oggettivo cui l'art. 46 D.L. 18/2020 ha temporaneamente imposto il divieto di recesso.

  • art. 1463 c.c.

    È richiamato per escludere che il datore possa invocare in modo automatico l'impossibilità sopravvenuta della prestazione nei rapporti di lavoro in presenza del blocco pandemico.

  • art. 1464 c.c.

    Analogamente richiamato per affermare che l'impossibilità parziale non consente, nel caso concreto, la sospensione unilaterale del rapporto senza l'attivazione degli strumenti emergenziali previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È la base per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel licenziamento come atto unilaterale recettizio, la prova della sola spedizione della comunicazione non è sufficiente quando il destinatario contesti il recapito: occorre dimostrare che il procedimento notificatorio si sia perfezionato con gli strumenti probatori tipici previsti dall'ordinamento postale.
  • La presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. opera solo se l'atto giunge all'indirizzo del destinatario; in difetto di prova del perfezionamento della notifica, il licenziamento resta inefficace.
  • Il divieto emergenziale di licenziamento per ragioni economiche costituisce norma imperativa speciale: la sua violazione determina nullità del recesso e, nei rapporti soggetti al regime del Jobs Act, tutela reintegratoria piena anche indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa.
  • L'impossibilità sopravvenuta della prestazione non può essere invocata dal datore di lavoro quando l'ordinamento predispone strumenti di gestione della sospensione dell'attività e il datore ometta di attivarli; in tale caso la sospensione unilaterale del rapporto integra mora credendi e il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione.
  • La contrazione o il blocco dell'attività produttiva, anche se dovuti a factum principis, non esonera automaticamente il datore dall'obbligo retributivo: è necessaria una prova rigorosa dell'impossibilità e la verifica dell'utilizzo dei rimedi organizzativi e sociali previsti dalla disciplina emergenziale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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