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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08289/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurata)

La controversia

La controversia riguarda il diritto all’indennità NASpI. La beneficiaria aveva cessato un rapporto di lavoro dipendente e presentato domanda di NASpI; l’INPS aveva respinto la domanda ritenendo che non fosse stata comunicata, entro il termine previsto, la situazione reddituale connessa allo svolgimento di un’attività autonoma come amministratrice di società, ritenendo conseguentemente maturata la decadenza dal beneficio. I giudici di merito avevano invece accertato che la sola titolarità della carica di amministratrice unica di una s.r.l.s., svolta a titolo gratuito e senza prova di effettiva attività lavorativa autonoma o imprenditoriale, non integrava l’obbligo di comunicazione di cui al d.lgs. n. 22/2015. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 2, 10, comma 1, e 11, lett. b) e c), d.lgs. n. 22/2015, in relazione all’art. 12 delle preleggi, sostenendo che la decadenza dovesse operare anche in presenza del solo incarico societario, anche se con reddito pari a zero, per omessa comunicazione del reddito presunto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito favorevole alla beneficiaria della NASpI. Ha ritenuto che la decadenza prevista dall’art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015 operi solo quando il beneficiario svolga effettivamente un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale produttiva di reddito e ometta la comunicazione prevista dall’art. 10, comma 1. La mera qualità di amministratrice unica di società, soprattutto se l’incarico è gratuito e non è provato alcun effettivo svolgimento di attività autonoma o imprenditoriale, non integra di per sé il presupposto della decadenza né l’obbligo informativo. Spese compensate per la complessità della questione; disposto inoltre l’onere per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, art. 9, comma 2

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma del sistema NASpI; la Corte lo menziona insieme agli artt. 10 e 11, ma la ratio decisiva si concentra sugli obblighi informativi e sulla decadenza previsti dagli artt. 10 e 11.

  • d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, art. 10, comma 1

    "il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito […], deve informare l’INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne"

    L’obbligo di comunicazione sorge solo se il beneficiario intraprende un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale ricava reddito; non basta la mera assunzione di una carica societaria senza effettiva attività lavorativa reddituale.

  • d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, art. 11, comma 1, lett. c)

    "decadenza dalla fruizione della NASpI" nel caso di "inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo"

    La decadenza presuppone l’effettivo inizio di un’attività autonoma o di impresa individuale e l’omessa comunicazione dovuta; non si applica automaticamente al mero amministratore unico o socio di società a responsabilità limitata.

  • d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, art. 11, comma 1, lett. b)

    Richiamato nel motivo di ricorso; dal testo non emerge una specifica autonoma ratio applicata dalla Corte ai fini della decisione.

  • disp. prel. c.c., art. 12

    Invocato dall’INPS in tema di interpretazione delle norme sul NASpI; la Corte risolve la questione valorizzando il tenore letterale delle disposizioni e il nesso tra attività lavorativa autonoma/di impresa e obbligo di comunicazione.

  • c.p.c., art. 380-bis.1

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • c.p.c., artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, primo comma

    Base processuale della trattazione in camera di consiglio.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    Utilizzato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 409 n. 3 c.p.c.

    Richiamato in via sistematica per escludere che il rapporto societario dell’amministratore unico sia, di regola, assimilabile a collaborazione coordinata e continuativa.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato per escludere, salvo diverso accertamento di merito, che l’attività dell’amministratore unico integri rapporto di lavoro subordinato.

  • art. 50, comma 1, lett. c-bis), T.U.I.R. (d.P.R. n. 917/1986)

    La previsione fiscale di assimilazione ai redditi di lavoro dipendente delle somme percepite per uffici di amministratore non è ritenuta decisiva ai fini dell’obbligo di comunicazione NASpI, che riguarda invece attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

Massime di principio

  • La decadenza dalla NASpI per omessa comunicazione dell’attività lavorativa opera solo se il beneficiario svolga effettivamente un’attività autonoma o di impresa individuale produttiva di reddito; la mera titolarità di una carica societaria non basta.
  • L’obbligo di comunicazione ex art. 10 d.lgs. n. 22/2015 è funzionalmente collegato alla percezione di reddito da attività autonoma o di impresa individuale; in mancanza di tale attività, non sussiste la decadenza.
  • Chi deduce la decadenza dalla prestazione deve provare non solo la carica formale rivestita, ma anche l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa rilevante ai fini della norma.
  • La qualificazione fiscale di determinati compensi come redditi assimilati al lavoro dipendente non modifica, di per sé, il perimetro applicativo dell’obbligo informativo previsto dalla disciplina NASpI.
  • Le figure di socio, consigliere di amministrazione o amministratore unico di una società non sono automaticamente riconducibili, per sola qualifica, a un’attività autonoma o imprenditoriale che faccia scattare la decadenza dal trattamento di disoccupazione.

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