Cassazione Civile, Ordinanza n. 08261/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La lite nasce dal diniego dell'assegno sociale richiesto da una persona anziana all'INPS. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che la titolarità di immobili non locati non escludesse lo stato di bisogno necessario per la prestazione, se non quando il patrimonio fosse produttivo di reddito. La Corte d'appello, su impugnazione dell'INPS, ha invece riformato la decisione e rigettato la domanda, valorizzando la disponibilità di più beni immobili non locati e ritenendo che, ai fini dell'assegno sociale, debbano computarsi i redditi di qualsiasi natura, compreso il reddito fondiario, anche se non effettivamente percepito tramite locazione. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente letto le visure catastali, attribuendogli una proprietà esclusiva più ampia di quella reale, e avesse quindi mal ripartito l'onere della prova; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995 e dell'art. 26 l. n. 153/1969, contestando che possano rilevare redditi solo potenziali e sostenendo che l'immobile adibito ad abitazione e i beni non locati non dovrebbero essere considerati come reddito ostativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge, mirava in realtà a ottenere un nuovo esame del materiale istruttorio e un diverso apprezzamento delle visure catastali, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto all'art. 2697 c.c., ha rilevato che la Corte d'appello aveva correttamente posto a carico del richiedente l'onere di provare i presupposti dell'assegno sociale. Ha poi dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo: inammissibile nella parte in cui contestava ancora la ricostruzione fattuale della consistenza immobiliare; infondato nella parte in cui negava rilevanza al patrimonio immobiliare non locato, poiché la disciplina dell'assegno sociale impone di considerare i redditi di qualsiasi natura, compreso il reddito fondiario dei fabbricati non adibiti a casa di abitazione, mentre le esclusioni previste dalla legge sono tassative. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina la decisione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza entro sessanta giorni.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
può essere invocato per violazione o falsa applicazione di legge, ma non per ottenere un riesame del fatto e delle prove.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice di merito utilizza prove non dedotte o attribuisce efficacia di piena prova a elementi non legali, non quando si contesti la valutazione delle risultanze istruttorie.
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto all'assegno sociale grava sul richiedente; la norma è violata solo se l'onere viene erroneamente attribuito a parte diversa.
art. 3, comma 6, l. n. 335 del 1995
ai fini dell'assegno sociale concorrono i redditi di qualsiasi natura, al netto di imposte e contributi; le esclusioni previste sono tassative e includono il reddito della casa di abitazione, ma non quello di altri immobili non locati.
richiamato quale norma integrativa sul criterio reddituale per la pensione sociale, con esclusione del solo reddito della casa di abitazione.
art. 1, comma 6, l. n. 335 del 1995
richiamato con riferimento alla pensione liquidata secondo il sistema contributivo e alla disciplina dell'esclusione parziale dal reddito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il cattivo esercizio dell'apprezzamento delle prove non legali non integra di per sé il vizio denunciabile; rileva solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
rileva solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non il dissenso sulla ricostruzione del fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto dell'impugnazione, consente la declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi stabiliti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura dei documenti compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti il modo in cui le prove sono state valutate.
- Ai fini dell'assegno sociale, l'onere di dimostrare i requisiti reddituali e di bisogno grava sul richiedente della prestazione.
- L'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995 adotta una nozione ampia di reddito rilevante, comprensiva dei redditi di qualsiasi natura, e le esclusioni previste sono tassative.
- Il reddito dei fabbricati non adibiti a casa di abitazione e non locati può rilevare ai fini del requisito reddituale dell'assegno sociale, poiché non coincide con una mera utilità futura o potenziale ma costituisce reddito fondiario imponibile secondo la disciplina fiscale richiamata dalla legge previdenziale.
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