Cassazione Penale, Sentenza n. 775/2025 del 09/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto quattro motivi, tutti fondati sull'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.: 1) vizio motivazionale per la mancata considerazione da parte del giudice di primo grado di un'istanza di legittimo impedimento del difensore della parte civile; 2) mancata motivazione del rifiuto di rinnovazione istruttoria finalizzata all'acquisizione del documento di identità dell'imputato, utile a dimostrare una presunta non corrispondenza tra la persona descritta dalla persona offesa e quella risultante dal documento; 3) richiesta di assoluzione, o quantomeno formula dubitativa, e censura per violazione del diritto al silenzio e per avere il giudice ritenuto inadeguata la spiegazione alternativa dell'imputato; 4) contestazione dell'applicazione della recidiva, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, del minimo della pena e dei benefici di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. In particolare: - Primo motivo: manifestamente infondato; la Corte d'appello ha correttamente ritenuto inesistente il legittimo impedimento (anche alla luce della giurisprudenza che esclude l'istituto a favore del difensore della parte civile) e la difesa non ha dimostrato l'impossibilità di sostituzione del difensore; l'eventuale omissione del primo giudice in ordine all'istanza è irrilevante in questa sede, perché la presunta mancanza di motivazione su questioni di diritto non è denunciabile ai sensi dell'art. 606 e) se non viene dedotta la violazione di legge, qui assente. - Secondo motivo (rinnovazione istruttoria): manifestamente infondato e generico; la Corte d'appello ha motivato adeguatamente perché non fosse necessaria la rinnovazione istruttoria, e la valutazione sull'incompletezza dell'istruttoria è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se correttamente motivata. - Terzo motivo (insufficienza di prova/diritto al silenzio): inammissibile perché si limita a una rivalutazione del merito e non deduce carenze di motivazione specifiche, contraddittorie o manifestamente illogiche rilevanti ai fini di cassazione; la Corte non può diventare un ulteriore grado di merito. - Quarto motivo (recidiva e pena): manifestamente infondato; la determinazione delle circostanze, della recidiva e della misura della pena è riservata al giudice di merito, e la Corte d'appello ha motivato congruamente la sussistenza della recidiva e l'aggravamento per la progressione della condotta criminosa. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna alla somma di euro 3.000, in favore della cassa delle ammende, per profili di colpa, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. (lett. b) ed e))
Le censure proposte ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) devono essere specifiche e non meramente ripetitive; la mancanza di motivazione su questioni di diritto non è ammissibile in cassazione se non si deduce una specifica violazione di legge. Motivi generici o ripetitivi sono inammissibili.
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla constatazione, motivata dal giudice di merito, dell'impossibilità di decidere senza nuova istruttoria; tale valutazione è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è carente o illogica.
art. 581 comma 1 lett. d) c.p.p.
I motivi ripetitivi rispetto a quelli già esaminati in appello non soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 e pertanto rendono il ricorso inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, se ravvisati profili di colpa, alla somma in favore della cassa delle ammende; qui applicata per euro 3.000.
La Corte non può essere utilizzata per un ulteriore giudizio di merito; le contestazioni che chiedono una mera rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili se non specificamente incentrate su vizi di motivazione rilevanti ai fini di legittimità.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito ottenere un nuovo esame del fatto: le censure devono mirare a violazioni di legge o a vizi specifici della motivazione (contraddittorietà, manifesta illogicità, carenza). Una semplice diversa lettura delle prove è inammissibile.
- Le doglianze già decise in appello riproposte pedissequamente in cassazione senza argomentazioni nuove o specifiche sono considerate generiche e inammissibili.
- La rinnovazione istruttoria in appello richiede che il giudice di merito accerti e motivi l'incompletezza dell'istruttoria; la mancata rinnovazione è sindacabile in cassazione solo se manca una motivazione adeguata sul punto.
- Il legittimo impedimento invocato per il difensore di parte civile non trova applicazione alle stesse condizioni previste per il difensore dell'imputato; l'onere di provare l'impossibilità di sostituzione grava sulla parte che invoca l'impedimento.
- La valutazione della recidiva, delle circostanze e della quantificazione della pena è prerogativa del giudice di merito; in Cassazione può essere censurata solo se la motivazione è contraddittoria o manifestamente illogica.
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