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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36876/2022 del 29/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la prescrizione del reato era maturata il 21/11/2020 e, in ossequio al principio delle Sezioni Unite (Ricci), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Di conseguenza la condanna viene annullata e non è stato disposto alcun rinvio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Aiello era stata condannata per il delitto di furto mono-aggravato di energia elettrica per fatti commessi sino al 24/04/2013. Il ricorso in Cassazione deduceva l'intervenuta prescrizione del reato, sostenendo che, secondo la giurisprudenza consolidata, il termine di prescrizione decorre dall'ultima delle plurime captazioni di energia (trattandosi di consumazione protratta). Tenuto conto anche della sospensione del corso della prescrizione per 28 giorni per rinvio d'udienza su richiesta del difensore, il termine di prescrizione è risultato maturato in data 21/11/2020, quindi prima della pronuncia della sentenza di appello del 02/12/2020.

Norme richiamate

  • Sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018

    principio secondo il quale il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre dall'ultima delle plurime captazioni

    La prescrizione, nel caso di furto di energia elettrica con captazioni reiterate e prolungate, decorre dall'ultima captazione considerata l'atto terminale dell'azione furtiva prolungata

  • Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci), Rv. 266818

    riconosce l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata anche con un unico motivo

    E' ammesso il ricorso per cassazione volto a far valere l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata; il giudice di merito è tenuto a dichiarare d'ufficio cause di non punibilità

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Obbligo del giudice di merito di adottare immediatamente i provvedimenti consequenziali quando ricorrono cause di non punibilità, anche in assenza di eccezione di parte

Massime di principio

  • Nel furto di energia elettrica con captazioni ripetute la prescrizione decorre dall'ultima captazione: è fondamentale calcolare il termine dalla data dell'ultimo atto rilevante.
  • Le sospensioni del corso della prescrizione (es. per rinvii richiesti dalla difesa) vanno computate nel calcolo dei termini e possono far slittare la scadenza in modo determinante.
  • Se la prescrizione è maturata prima della pronuncia della sentenza di merito, la Cassazione può accoglierne il rilievo anche se formulato con un unico motivo; il giudice di merito è comunque tenuto a dichiarare d'ufficio la causa di non punibilità.
  • Quando sussiste l'intervenuta prescrizione anteriore alla sentenza impugnata e non ci sono questioni già rimaste aperte, la Corte di Cassazione annulla la sentenza senza rinvio.
  • Per difensori e parti: verificare tempestivamente il decorso dei termini di prescrizione e segnalare eventuali cause di estinzione del reato prima della pronuncia di merito per evitare decisioni affette da nullità o errori di calcolo.

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