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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38879/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinti per prescrizione alcuni segmenti temporali dei reati tributari contestati e ha rideterminato la pena, confermando tuttavia la responsabilità dell'imputato per: emissione di fatture per operazioni inesistenti per l'annualità 2015; omessa presentazione della dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2014; distruzione e/o occultamento di documenti contabili obbligatori. Il ricorso per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, vizio di motivazione sulla conferma della colpevolezza per il reato di emissione di fatture false, sostenendo l'assenza di prova univoca della fittizietà delle fatture e la necessità di una diversa lettura delle risultanze probatorie. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge sulla conferma della responsabilità per omessa dichiarazione IVA e per occultamento/distruzione delle scritture contabili, contestando la ricostruzione del giudice di merito. La Corte ha ritenuto che entrambe le censure si risolvessero in una mera rilettura del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse logica e coerente, in particolare quanto alla natura di 'cartiera' della ditta dell'imputato, alla irrilevanza del fatto che la fatturazione fosse solo soggettivamente falsa ai fini dell'art. 8 d.lgs. 74/2000, e alla configurabilità dell'art. 10 d.lgs. 74/2000 anche quando la ricostruzione del reddito richiede acquisizioni documentali presso terzi o aliunde.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con applicazione dell'aumento previsto dalla L. n. 103 del 2017. Resta ferma la decisione di merito che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per i reati tributari contestati, con rideterminazione della pena e declaratoria di prescrizione limitatamente ad alcuni segmenti temporali.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    emissione di fatture per operazioni inesistenti

    integra il reato anche quando la documentazione sia solo soggettivamente falsa; è sufficiente la prova della natura fittizia dell'operazione/fatturazione e della finalità di consentire l'evasione a terzi.

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    omessa presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA

    l'omessa dichiarazione IVA, accertata per il periodo d'imposta contestato, è stata considerata condotta funzionale al disegno di frode fiscale.

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    distruzione e/o occultamento dei documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione

    l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari non va intesa in senso assoluto; il reato sussiste anche se è necessario acquisire la documentazione mancante presso terzi o aliunde.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma in favore della Cassa delle ammende

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese e al versamento di una somma equitativamente determinata, qui fissata in euro 3.000.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    facoltà di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso

    legittima l'aumento della somma dovuta alla Cassa delle ammende oltre il massimo ordinario nei casi di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio sotto forma di censura di motivazione, quando la sentenza impugnata abbia già esaminato e logicamente disatteso le tesi difensive.
  • Il vizio di motivazione è deducibile solo se il testo della decisione presenti una reale mancanza o manifesta illogicità del percorso argomentativo; non è sufficiente prospettare una diversa lettura, anche plausibile, delle prove.
  • Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è configurabile anche quando la falsità della fatturazione sia solo soggettiva, se l'apparato probatorio dimostra la fittizietà dell'impresa emittente e la funzione fraudolenta dei documenti.
  • Ai fini dell'art. 10 d.lgs. 74/2000, l'impossibilità di ricostruire reddito o volume d'affari non richiede un'impossibilità assoluta: è sufficiente che la distruzione o l'occultamento costringa l'accertamento a ricorrere a documenti reperiti presso terzi o aliunde.
  • L'omessa presentazione della dichiarazione IVA può essere valorizzata come segmento di un più ampio disegno di frode fiscale e concorrere con altri reati tributari nel medesimo quadro fattuale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile equitativamente secondo i poteri attribuiti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEmissione di fatture per operazioni inesistentiOmessa dichiarazioneSottrazione fraudolenta al pagamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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