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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7324/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Cosenza che aveva disposto gli arresti domiciliari per il reato di tentata rapina aggravata in concorso. Il ricorrente deduce: (1) violazione di legge e erronea applicazione degli artt. 192 e 273 c.p.p. in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con contestazione del valore probatorio del riconoscimento fotografico reso dai testi Pietramala e Carpino (contraddizione apparente: Pietramala non segnalò travisamento mentre Carpino parlò di volto travisato); (2) omissione di risposta del Tribunale alla doglianza sull'incompatibilità temporale tra l'orario della rapina e l'orario in cui Perri denunciò il furto dell'autovettura; (3) vizio di motivazione e violazione di legge circa la concretezza e attualità delle esigenze cautelari, sostenendo che il provvedimento si fondi sostanzialmente sulla gravità del fatto e su precedenti penali datati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere basato su motivi generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito adeguata motivazione circa la gravità degli indizi, spiegando le apparenti contraddizioni tra le testimonianze (Pietramala vide Perri prima della fuga con volto scoperto; Carpino descrisse il conducente gia alla guida con volto presumibilmente travisato), e abbia legittimamente valorizzato i riconoscimenti fotografici. Quanto all'argomento temporale, il Tribunale aveva indicato l'orario della rapina (circa 14:00-14:10) e motivato perché la denuncia del furto da parte di Perri fosse ritenuta pretestuosa rispetto a quella ricostruzione. Sulle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del riesame che ha ravvisato il pericolo concreto e attuale di reiterazione in ragione delle modalità violente e travisanti del fatto, della commissione in pieno giorno in un piccolo centro e della personalità dell'indagato con precedenti per rapina. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali e del loro valore identificativo; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente valutato l'attendibilità delle testimonianze nel rispetto dei criteri giurisprudenziali, non ravvisando violazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in tema di apprezzamento degli elementi indizianti; la Corte ha ritenuto che non vi sia errata applicazione della norma e che la motivazione del riesame sia congrua rispetto alla gravità degli indizi.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Utilizzata dal Tribunale del riesame per fondare la misura cautelare in relazione al pericolo di reiterazione del reato. La Corte ha condiviso l'interpretazione secondo cui il pericolo attuale di reiterazione può essere desunto dalle modalità del fatto, dalla personalità dell'indagato e dal contesto, anche quando i precedenti siano datati.

Massime di principio

  • In sede di impugnazione cautelare e in Cassazione la critica alla valutazione delle prove deve mostrare profili specifici di illogicità, contraddittorietà non superabile o manifesta insufficienza probatoria; deduzioni generiche sono inammissibili.
  • Apparenti contraddizioni tra dichiarazioni di testimoni possono essere risolte da una corretta ricostruzione temporale e da elementi di contesto: se è possibile spiegare la differenza (es. diversi momenti dell'osservazione), il riconoscimento può mantenere rilevanza probatoria.
  • Il riconoscimento fotografico non è automaticamente privo di valore per una differenza formale nelle descrizioni: la valutazione di attendibilità spetta al giudice di merito e deve essere verificata in Cassazione solo nei limiti della logica e della correttezza giuridica della motivazione.
  • Critiche basate su incompatibilità temporali devono essere sorrette da elementi concreti che smentiscano la ricostruzione fattuale; se la denuncia appare pretestuosa o le tempistiche sono coerenti con la ricostruzione probatoria, la doglianza è debole.
  • La sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) può essere fondata sulle modalità del fatto (violenza, uso di travisamenti, professionalità), sulla personalità dell'indagato e sul contesto territoriale: non è necessario che il pericolo sia immediatamente imminente, purché probabile secondo una prognosi fondata.
  • In sede di Cassazione non è consentito un rinnovato apprezzamento libero delle prove: il controllo è limitato alla verifica della congruenza e della logicità della motivazione resa dal giudice del merito.

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