Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12594/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 29/02/2024. Dal testo emerge che il motivo principale investe, in modo rivalutativo e assertivo, la valutazione della sussistenza o meno di prestazioni richiamate in fattura, chiedendo di fatto una nuova lettura del merito rispetto a una motivazione ritenuta dalla Corte di cassazione adeguata e coerente. Un ulteriore motivo riguarda il diniego delle attenuanti generiche, sostenendone la concessione sulla base di circostanze non dimostrate ma solo allegate e asserite. La Corte reputa entrambi i motivi manifestamente infondati perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e perché non supportati da elementi concreti.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ritiene che le censure siano sostanzialmente di merito, quindi non scrutinabili in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata sia adeguata e coerente sul punto delle prestazioni indicate in fattura. Quanto alle attenuanti generiche, osserva che il ricorrente deduce solo circostanze non dimostrate e meramente assertive. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando il principio della Corte costituzionale n. 186/2000 in tema di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

    alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'obbligo del pagamento delle spese del procedimento e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale

    viene richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica se la parte ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, adeguata e coerente.
  • Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte censure assertive o esplorative prive di specifico supporto probatorio, specie quando si contestino accertamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione se il ricorrente si limita a richiamare circostanze solo allegate e non dimostrate, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.