Sentenza del 29/04/2016 n. 2500 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - IRAP - Autonoma organizzazione - Debenza del tributo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’assoggettamento a IRAP di un professionista che si avvale di prestazioni segretariali. La questione è se tale apporto dimostri, da solo, la presenza di un’autonoma organizzazione oppure se occorra valutarne concretamente natura e consistenza. Il testo non indica l’atto impugnato, gli importi, le annualità, i motivi specifici del ricorso né il giudice che ha pronunciato la decisione.
La decisione
Il principio affermato è che il semplice ricorso a prestazioni segretariali non costituisce automaticamente prova di un’autonoma organizzazione: attività minime, come aprire la porta o rispondere al telefono mentre il professionista lavora, possono rientrare nel necessario per esercitare la professione. Spetta al giudice di merito accertare, caso per caso, se le modalità qualitative e quantitative delle prestazioni eccedano tale minimo. Il testo fornito non riporta il dispositivo e non consente di stabilire l’esito concreto della causa, le statuizioni sulle spese o chi abbia prevalso.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Non può affermarsi che l'apporto fornito all'attività di un professionista dall'utilizzo di prestazioni segretariali costituisca di per se stesso, a prescindere da qualunque analisi qualitativa e quantitativa di tali prestazioni, un indice indefettibile della presenza di un'autonoma organizzazione.
Ai fini dell’IRAP, l’impiego di personale con mansioni segretariali non determina automaticamente l’esistenza di un’autonoma organizzazione. Occorre verificare in concreto se la consistenza e le caratteristiche dell’apporto superino quanto è normalmente indispensabile per lo svolgimento dell’attività professionale.
Massime di principio
- La presenza di un collaboratore o di prestazioni di segreteria non basta, da sola, a rendere il professionista soggetto a IRAP: non opera un automatismo fondato sulla mera esistenza di un supporto lavorativo.
- La valutazione è concreta e rimessa al giudice di merito, che deve considerare sia la quantità sia la qualità delle mansioni svolte e stabilire se eccedano il minimo normalmente necessario per la professione.
- Attività di supporto elementari, come rispondere al telefono o accogliere i clienti mentre il professionista lavora, possono rientrare nel minimo indispensabile; mansioni o risorse ulteriori richiedono una valutazione specifica.
- Il testo riporta il principio applicabile ma non il dispositivo della causa: non permette quindi di concludere quale parte abbia vinto nel caso concreto.
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