Cassazione Penale, Ordinanza n. 01173/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con la condanna già pronunciata in appello per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e contestava la ritenuta recidiva. La Corte rileva che i motivi erano, da un lato, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai giudici di merito e, dall'altro, generici perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della sentenza di condanna impugnata; nel provvedimento non vengono affrontati i profili applicativi della fattispecie, ma solo richiamata la condanna per tale reato.
circostanze attenuanti generiche
la doglianza sul mancato riconoscimento è ritenuta inammissibile perché riproduttiva di censure già esaminate e comunque non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
recidiva
la censura sulla ritenuta recidiva è dichiarata inammissibile per genericità e mancato confronto con la motivazione di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già sottoposte ai giudici di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- È inammissibile il motivo di ricorso che sia generico, ossia che non indichi specificamente gli errori logico-giuridici della decisione impugnata e non si misuri con le argomentazioni poste a base della stessa.
- Le doglianze relative al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla recidiva devono essere articolate in modo puntuale; in difetto, il controllo di legittimità non può essere sollecitato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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