Ordinanza n. 1130/2026 - Catania, Sezione 1
per l'ottemperanza all’ordinanza di assegnazione somme, non opposta ed ormai definitiva, emessa il -OMISSIS-dal G.E. del Tribunale di -OMISSIS- a definizione della procedura esecutiva, iscritta al n. -OMISSIS-Es., promossa dal Comune di Palazzolo Acreide contro la SDS s.r.l. in liquidazione, debitrice esecutata, e nei confronti della Curatela del Fallimento SAI 8 s.p.a. e del Comune di Francofonte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza all’ordinanza definitiva di assegnazione somme e alla sentenza del TAR n. 2444/2025, con necessità di attivazione del commissario ad acta
Esito
Favorevole al ricorrente (comune creditore)
La controversia
Il Comune di Palazzolo Acreide ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un’ordinanza di assegnazione somme emessa dal giudice dell’esecuzione del Tribunale e non opposta, divenuta definitiva. Con sentenza n. 2444/2025 il TAR aveva accolto il ricorso nei limiti della motivazione e nominato, per il caso di ulteriore inadempimento, il segretario comunale del Comune di Sortino quale commissario ad acta. Decorso il termine di novanta giorni assegnato al Comune di Francofonte senza adempimento, e decorso anche l’ulteriore termine di novanta giorni senza che il commissario si insediasse, il Comune ricorrente ha chiesto la sostituzione del commissario, rappresentando il suo rifiuto di insediarsi in attesa di un adempimento spontaneo, che non si è verificato. Il commissario aveva chiesto proroghe motivate dalla prospettata possibilità di adempimento spontaneo e da fatti eccezionali riguardanti il Comune di Francofonte, interessato dallo scioglimento del consiglio comunale e dall’insediamento di una commissione prefettizia ai sensi dell’art. 143, comma 2, TUEL.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza del commissario ad acta e ha concesso una proroga di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione di parte dell’ordinanza, esclusivamente per portare a termine l’incarico già assegnato. Il commissario, operando in sostituzione del Comune ancora inadempiente, dovrà procedere personalmente e con la massima sollecitudine alla sottoscrizione della deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, oppure di ogni altro atto necessario all’esecuzione, acquisendo i pareri obbligatori di regolarità tecnica e contabile, dei revisori e gli ulteriori pareri prescritti. Il TAR ha chiarito che eventuali ostacoli all’attività commissariale o la mancata collaborazione e acquisizione dei pareri necessari possono esporre il legale rappresentante dell’ente, il segretario generale e i responsabili competenti alle fattispecie penali richiamate dagli artt. 328 e 650 c.p. In caso di ulteriore esito infruttuoso, il commissario dovrà trasmettere al TAR, alla Procura regionale competente e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione con l’indicazione dei soggetti responsabili dell’inottemperanza. La nomina di un nuovo commissario è stata riservata all’eventuale persistente inadempienza dopo la scadenza della proroga. Le spese non sono disciplinate nel testo.
Norme richiamate
art. 143, comma 2, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
commissione prefettizia ex art. 143, co. 2, tuel
Lo scioglimento del consiglio comunale e l’insediamento della commissione prefettizia sono considerati fatti eccezionali rilevanti nella valutazione della richiesta di proroga, ma non giustificano il protrarsi indefinito dell’inottemperanza.
potrebbero incorrere nelle fattispecie penali di cui agli artt. 328 c.p. e 650 c.p.
Il giudice richiama la possibile rilevanza penale dell’impedimento all’attività del commissario o della mancata fornitura dei pareri e della collaborazione necessari.
potrebbero incorrere nelle fattispecie penali di cui agli artt. 328 c.p. e 650 c.p.
Il giudice richiama la possibile rilevanza penale dell’inosservanza degli obblighi derivanti dall’ordine giudiziale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private e delle persone menzionate.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non esegue il titolo nonostante il termine assegnato e il commissario ad acta non abbia ancora completato l’incarico, il giudice può concedere una proroga limitata e finalizzata esclusivamente alla conclusione delle attività commissariali, senza consentire ulteriori rinvii meramente dilatori.
- Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato opera in sostituzione dell’amministrazione inadempiente e deve compiere personalmente gli atti necessari all’adempimento, inclusa, quando occorra, la sottoscrizione della deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, acquisendo i pareri obbligatori previsti dalla legge.
- Gli organi e i funzionari dell’amministrazione devono fornire al commissario ad acta la collaborazione e i pareri necessari all’esecuzione; l’impedimento dell’attività commissariale o l’inosservanza dell’ordine giudiziale può comportare segnalazioni agli organi di controllo e alla Procura competente, oltre alle conseguenze penali richiamate dal giudice.
- In caso di persistente inottemperanza dopo la scadenza del termine prorogato, il giudice può riservarsi di nominare un nuovo commissario ad acta su richiesta della parte interessata e può imporre al commissario uscente di documentare le condotte e i soggetti che hanno determinato l’inadempimento.
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