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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02180/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che aveva rigettato l'istanza volta a contestare l'ordine di esecuzione del 2/12/2024 disposto dal Pubblico ministero di Roma, a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 17/09/2023 (depositata nel 2024) che aveva annullato con rinvio l'ordinanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, determinando il ripristino della misura previgente della semilibertà. Il ricorrente deduce: 1) incompetenza del Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 665 c.p.p., sostenendo che sarebbe competente il giudice dell'esecuzione; 2) violazione dell'art. 98, comma 8, d.P.R. n. 230/2000, perchè l'ordinanza di affidamento annullata con rinvio manterrebbe efficacia fino al giudizio di rinvio (analogia con l'art. 311, comma 5-bis, c.p.p. per le misure coercitive), con conseguente illegittimità del provvedimento di ripristino della semilibertà.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo punto, dichiara infondato il motivo sull'incompetenza: l'ordine di esecuzione che ripristina il regime di semilibertà rientra nella competenza del Tribunale di sorveglianza, che quindi poteva incidentalmente verificare esistenza e validità dell'ordine. Sul secondo punto, afferma che l'art. 98, comma 8, d.P.R. n. 230/2000 dispone chiaramente che, in caso di annullamento da parte della Cassazione dell'ordinanza di concessione dell'affidamento in prova, cessa l'esecuzione della misura alternativa, senza distinzione tra annullamento con o senza rinvio. Non può desumersi un principio generale di permanenza dell'efficacia dell'ordinanza annullata con rinvio in assenza di una specifica previsione legislativa (a differenza di quanto previsto dall'art. 311, comma 5-bis, c.p.p. per le misure coercitive o dall'art. 51-ter, comma 2, Ordinamento penitenziario per la sospensione provvisoria delle misure alternative). Non è ravvisata neppure violazione del divieto di regressione trattamentale di cui all'art. 27, comma 3, Cost. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'incompetenza del Tribunale di sorveglianza; la Corte osserva che la materia dell'esecuzione della semilibertà rientra nella competenza del Tribunale di sorveglianza, per cui la verifica incidentalmente effettuata era legittima.

  • art. 98, comma 8, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Interpretato dalla Corte nel senso che, se la Cassazione annulla l'ordinanza di concessione dell'affidamento in prova, cessa l'esecuzione della misura alternativa indipendentemente dal fatto che l'annullamento sia con o senza rinvio.

  • art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Norma citata dal ricorrente a titolo di analogia (prevede che, in caso di annullamento con rinvio su ricorso dell'imputato di ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, la misura perde efficacia se non rispettati i termini); la Corte distingue il caso delle misure coercitive, sottolineando che la permanenza della misura annullata è prevista solo se espressamente previsto dalla legge.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente in relazione all'ambito delle misure coercitive per cui l'art. 311, comma 5-bis trova applicazione; usato a confronto per spiegare la diversa disciplina rispetto alle misure alternative.

  • art. 51-ter, comma 2, Ordinamento penitenziario

    Citato come esempio di normativa che espressamente prevede la permanenza degli effetti di una sospensione provvisoria della misura alternativa fino alla decisione di rinvio, a dimostrazione che la legge conosce ed esprime deroghe al principio generale quando lo ritiene necessario.

  • art. 27, comma 3, Costituzione

    Valutata in relazione al divieto di indebita regressione trattamentale; la Corte ritiene che la cessazione dell'esecuzione della misura alternativa a seguito di annullamento non concretizzi una violazione di tale principio, dato che la misura potrà essere nuovamente disposta in sede di giudizio di rinvio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione annulla un'ordinanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'esecuzione della misura alternativa cessa automaticamente ai sensi dell'art. 98, comma 8, d.P.R. n. 230/2000, senza distinzione tra annullamento con o senza rinvio, a meno che la legge non disponga diversamente.
  • La competenza a decidere su ordine di esecuzione che riguarda il ripristino del regime di semilibertà spetta al Tribunale di sorveglianza; pertanto il Tribunale di sorveglianza può legittimamente esaminare incidentalmente l'esistenza e validità dell'ordine di esecuzione.
  • La permanenza degli effetti di un provvedimento annullato con rinvio non può essere desunta per via interpretativa: il legislatore, quando ritiene necessario preservare la misura in pendenza del giudizio di rinvio (es. misure coercitive), lo prevede espressamente (art. 311, comma 5-bis); senza una norma esplicita la cessazione dell'esecuzione è la regola.
  • Per contestare validamente il ripristino di una misura detentiva o la cessazione di una misura alternativa dopo annullamento, la difesa deve fondare l'argomentazione su specifiche previsioni normative o su elementi che dimostrino illegittimità della decisione alla luce delle norme vigenti, non su un principio generale di permanenza degli effetti.
  • Le questioni di presunta regressione trattamentale (art. 27, comma 3, Cost.) richiedono una valutazione concreta: la mera cessazione di una misura alternativa conseguente a un annullamento non è automaticamente incompatibile con il divieto costituzionale, soprattutto se la misura potrà essere nuovamente concessa in sede di rinvio.

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