Cassazione Penale, Sentenza n. 958/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze che, in sede di rinvio, aveva rigettato l'appello cautelare proposto dal ricorrente avverso il provvedimento del GIP che aveva respinto la richiesta di restituzione di somme e di un immobile sottoposti a sequestro preventivo per il reato previsto dall'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 (indebite compensazioni di crediti inesistenti) per euro 72.622,67. Il ricorrente lamentava, in cassazione, l'erronea valutazione del rapporto tra giudizio cautelare e giudizio principale e la valutazione del fumus del reato, deducendo inoltre che il reato era ormai estinto per prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, poiché, dopo il deposito del ricorso, è intervenuta la restituzione dei beni sequestrati in esecuzione della sentenza con cui il giudice del merito ha disposto non doversi procedere per intervenuta prescrizione e la restituzione delle somme ai sensi degli artt. 321 e ss. c.p.p. e 12-bis d.lgs. 74/2000. Non è stata disposta condanna alle spese né alcun versamento in favore della Cassa per le ammende; non sono stati rilevati profili di colpa a carico del ricorrente rispetto alla sopravvenuta causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000
indebite compensazioni di crediti inesistenti
Costituiva la fattispecie di reato alla base del sequestro preventivo; il provvedimento cautelare era stato adottato in relazione a questa ipotesi di indebita compensazione per euro 72.622,67
Richiamati come base normativa per la restituzione delle somme sequestrate disposta dal giudice del merito dopo la sentenza di non doversi procedere
art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000
Norma richiamata dal giudice del merito insieme agli artt. 321 e ss. c.p.p. per disporre la restituzione dei beni sequestrati
Richiamato come fondamento del principio di cessazione della materia del contendere: la sopravvenuta restituzione dei beni ha determinato la carenza d'interesse alla decisione
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (Rv. 282549 - 01)
Utilizzata per affermare che la sopravvenuta perdita di interesse non configura automaticamente soccombenza e quindi non comporta, di regola, condanna alle spese né obbligo di versamento alla Cassa per le ammende
Massime di principio
- Se, dopo il deposito di un ricorso, intervengono fatti che determinano la restituzione dei beni o l'estinzione del diritto contestato (es. sentenza di non doversi procedere per prescrizione), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per cessata materia del contendere.
- La sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente non costituisce soccombenza: normalmente non si irrogano condanne alle spese né versamenti alla Cassa per le ammende.
- Il rinvio a giudizio può limitare l'esame del fumus del reato in sede cautelare, ma tale valutazione perde efficacia se il procedimento principale si estingue o i beni vengono restituiti.
- In situazioni analoghe conviene comunicare tempestivamente alla corte la sopravvenuta restituzione o altre decisioni intervenute nel processo principale, per evitare giudizi di merito ormai inutili e per ottenere la dichiarazione di cessata materia del contendere.
- La Corte di Cassazione può rifiutare di decidere sul merito quando l'oggetto della controversia è venuto meno per eventi sopravvenuti, anche se il ricorso solleva questioni di diritto rilevanti.
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