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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26717/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pensionato)

La controversia

Il ricorrente chiedeva il ricalcolo della pensione di categoria IO n. 15042977, con decorrenza da maggio 2017, e il pagamento dei ratei differenziali, sostenendo che per la determinazione della retribuzione pensionabile dovesse applicarsi il parametro giornaliero di euro 44,26, corrispondente al salario medio convenzionale del 1995, anziché la retribuzione contrattuale. La domanda originaria riguardava gli anni 2004-2009; secondo il ricorrente, le conclusioni erano state corrette per rimediare a un refuso e, all’udienza del 21 maggio 2021, la domanda era stata limitata agli anni 2004 e 2005. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1532/2020, aveva respinto la domanda, ritenendo che l’INPS avesse considerato la retribuzione dichiarata dal datore di lavoro secondo la disciplina applicabile e rilevando la mancata indicazione della diversa retribuzione, in relazione alla qualifica e al minimale di legge, nonché la mancata allegazione e produzione del contratto collettivo o dell’accordo provinciale. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 661/2021, depositata il 19 luglio 2021, aveva rigettato l’appello. In Cassazione il pensionato ha proposto un unico motivo, denunciando, ai sensi degli artt. 112 e 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla corretta parametrizzazione del salario giornaliero congelato al 1995 e pubblicato nel 1996 per le annualità 2004 e 2005. Ha dedotto che la Corte territoriale si era concentrata sulla ricostruzione generale della disciplina, senza decidere la specifica censura, ritualmente devoluta e riferita alla domanda come limitata. L’INPS ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile e fondato. Il ricorrente aveva riprodotto puntualmente il contenuto della censura d’appello e indicato gli atti processuali in cui era stata formulata, consentendo di verificarne ritualità, tempestività e decisività. La Corte ha accertato che il Tribunale si era pronunciato sulla domanda e che in appello era stato proposto uno specifico motivo contro quella decisione, anche con riguardo al periodo 2004-2005. La ricostruzione generale del quadro normativo svolta dalla Corte d’appello non equivaleva a un rigetto implicito, poiché non esaminava la censura concreta né individuava il parametro retributivo applicabile alle annualità in questione. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come l’omessa pronuncia su domande, eccezioni o istanze ritualmente introdotte in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n. 3 c.p.c., o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., ma procedendo – ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello.

    L’omessa pronuncia su un motivo d’appello ritualmente introdotto viola la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e va denunciata come error in procedendo ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; tale censura consente alla Cassazione di esaminare gli atti processuali rilevanti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, adempiuto all’onere di indicarli precisamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi.

    Perché la Cassazione possa verificare direttamente un’omessa pronuncia, il ricorrente deve indicare con precisione gli atti processuali pertinenti; la Corte non è tenuta a ricercarli autonomamente.

  • art. 360 c.p.c.

    La deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano state puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

    La censura di omessa pronuncia in cassazione richiede la riproduzione puntuale della domanda o dell’eccezione non decisa e la precisa indicazione degli atti che la contengono, così da permettere il controllo della sua ritualità, tempestività e decisività.

Massime di principio

  • La denuncia di omessa pronuncia su un motivo d’appello va proposta come violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché costituisce un vizio dell’attività processuale del giudice, non un errore nella soluzione sostanziale della questione o nella motivazione.
  • Per dedurre validamente l’omessa pronuncia in cassazione occorre riportare nei termini esatti la domanda, l’eccezione o il motivo d’appello non esaminato e indicare specificamente l’atto difensivo o il verbale d’udienza che lo contiene; tali indicazioni devono consentire di verificare ritualità, tempestività e decisività della questione.
  • La Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti del giudizio di merito in presenza di una censura di error in procedendo solo se il ricorso li individua puntualmente; non può svolgere una ricerca autonoma degli atti.
  • Una ricostruzione generale della disciplina applicabile non integra rigetto implicito di uno specifico motivo d’appello quando il giudice non abbia esaminato la censura concreta né deciso la questione devoluta.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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