Cassazione Penale, Sentenza n. 5605/2023 del 09/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Di Gennaro era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 per avere ceduto e illecitamente detenuto varie sostanze stupefacenti il 27/04/2011 all'interno di un vano ascensore dello stabile in Roma, via Gigliotti 29. Ha impugnato in Cassazione sostenendo: (I) vizio di motivazione e travisamento della prova per presunte discrepanze tra il verbale di arresto e l'annotazione di p.g., e per il fatto che gli agenti non avrebbero visto l'imputato entrare nell'ascensore, sicché la ricostruzione sarebbe basata su meri sospetti; (II) illegittimità della pena e mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato considerato una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e, comunque, la documentazione (annotazione di p.g.) confermava che il ricorrente si recava ripetutamente nell'edificio e, dopo trattenersi, tornava dai cessionari con la droga, fondando la conclusione dei giudici di merito circa la detenzione occulta nelle interstizi murari. Il secondo motivo è inammissibile perché non proposto in appello ed è inoltre manifestamente infondato: la Corte d'appello ha correttamente escluso il fatto di lieve entità in ragione dell'organizzazione, delle modalità e della consistenza delle confezioni occultate. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'ipotesi di "fatto di lieve entità" richiede minima offensività valutata su base qualitativa e quantitativa e su altri parametri (mezzi, modalità, circostanze). Se uno degli indici previsti è negativo, gli altri elementi non mutano il giudizio. Nel caso concreto la Corte ha escluso la lieve entità per l'organizzazione, la consistenza delle confezioni e l'occultamento in un edificio condominiale
Sezioni Unite, sent. n. 35737/2010
Principio citato circa i criteri per il riconoscimento del fatto di lieve entità (necessità di valutazione complessiva dei parametri indicati dalla norma)
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Riferimento al principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, se non sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere applicata la sanzione pecuniaria e la condanna alle spese processuali
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: i motivi che chiedono la riconsiderazione delle stesse prove sono spesso dichiarati inammissibili.
- Le discrepanze formali tra verbali e annotazioni di p.g. devono essere prospettate con precisione e dimostrare un vizio giuridico o processuale per superare la soglia di inammissibilità; mere contraddizioni di fatto non bastano in Cassazione.
- Il riconoscimento del "fatto di lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 richiede una valutazione complessiva di qualità, quantità, modalità, mezzi e circostanze: la presenza di elementi organizzativi o di occultamento e la consistenza delle confezioni ostano al riconoscimento.
- Un motivo non proposto nel grado di appello è normalmente inammissibile in Cassazione: le censure nuove devono essere tempestivamente dedotte nei precedenti gradi.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, salvo che non si ravvisi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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