Cassazione Civile, Sentenza n. 6947/2020 del 11/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 17 luglio 2014, decidendo sugli appelli riuniti dell’assicurato e dell’INPS avverso la sentenza di primo grado, ha dichiarato irripetibile l’indebito contestato dall’INPS e ha condannato l’Istituto a pagare all’assicurato Euro 95.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti per essersi dimesso confidando nella possibilità di accedere alla pensione di anzianità, sulla base dell’erronea indicazione contenuta nell’estratto conto certificativo rilasciatogli ai sensi dell’art. 54 della L. n. 88 del 1989. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione: a suo avviso, le voci di danno indicate in motivazione, sommate, ammontavano a Euro 83.556,00, importo inferiore ai Euro 95.000,00 liquidati nel dispositivo. L’assicurato ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la divergenza denunciata fosse soltanto quantitativa e che, in presenza di una parziale coerenza tra motivazione e dispositivo e di un elemento obiettivo che sostenga la motivazione, non ricorra un contrasto insanabile tale da determinare la nullità della sentenza: l’eventuale inesattezza è qualificabile come errore materiale, suscettibile di correzione, e non può essere fatta valere mediante impugnazione diretta per nullità. Ha condannato l’INPS a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di declaratoria d’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo la disciplina richiamata.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione; se non impugnata, prevale il dispositivo.
- La divergenza tra dispositivo e motivazione non è insanabile quando vi sia una parziale coerenza tra le due statuizioni, la differenza sia soltanto quantitativa e la motivazione sia sostenuta da un elemento obiettivo che escluda un ripensamento del giudice. In tale ipotesi si configura un errore materiale, correggibile con il relativo procedimento, e l’impugnazione diretta volta a ottenere la nullità della sentenza per contrasto è inammissibile.
Come è indicizzato
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