Cassazione Civile, Sentenza n. 6943/2020 del 11/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Dopo il licenziamento intimato da una società, il lavoratore era stato iscritto nelle liste di mobilità e aveva percepito dall’INPS l’indennità per il periodo dall’8 settembre 2008 al 30 settembre 2010. In occasione dell’istruttoria della domanda di pensione di anzianità, l’INPS accertava che durante quel periodo risultavano versamenti alla gestione separata per l’attività di amministratore di società, che il lavoratore svolgeva ed era assoggettata a contribuzione dal 1° luglio 1996. L’Istituto recuperava quindi l’indennità di mobilità e respingeva la domanda di pensione per carenza del requisito contributivo. Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso del lavoratore, condannando l’INPS a restituire l’indennità recuperata, con accessori, e riconoscendo il diritto alla pensione di anzianità dal 31 dicembre 2010; la Corte d’appello di Ancona confermava la decisione con sentenza n. 564/2014, depositata il 7 ottobre 2014. L’INPS proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 7, commi 5 e 12, e 9, comma 9, della L. n. 223/1991, in relazione alla normativa previgente sull’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Sosteneva che qualsiasi attività autonoma suscettibile di redditività facesse cessare lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione e fosse incompatibile con il diritto all’indennità di mobilità.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso dell’INPS. Distingue il caso in cui l’attività autonoma sia intrapresa dopo il collocamento in mobilità da quello, qui ricorrente, in cui il lavoratore svolgesse già durante il rapporto subordinato un’attività autonoma compatibile e l’abbia proseguita dopo il licenziamento. In quest’ultima ipotesi la perdita del lavoro subordinato comporta comunque la perdita della retribuzione e una riduzione del reddito destinato alle esigenze di vita; inoltre, l’iscrizione nelle liste di mobilità conserva la funzione di favorire il reinserimento lavorativo. Pertanto, l’attività di amministratore svolta dal lavoratore sin dal 1996 non escludeva né l’iscrizione nelle liste né il diritto all’indennità. La Corte esclude anche che osti la coesistenza, per il medesimo periodo, di contribuzione effettiva relativa all’attività autonoma e di contribuzione figurativa connessa alla mobilità: le contribuzioni derivano da presupposti differenti e possono coesistere, con computabilità ai fini pensionistici secondo le norme applicabili. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico dell’INPS e liquidate in euro 4.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori, con distrazione al difensore antistatario. È inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 7, comma 5, L. 23 luglio 1991, n. 223
Questa Corte ha inoltre chiarito che l’art. 7, comma 5 – il quale prevede la possibilità per il lavoratore che intenda intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa, di richiedere la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, nella misura di cui ai commi 1 e 2 della stessa disposizione, detraendone il numero di mensilità già godute – non riconosce implicitamente la compatibilità tra il diritto all’indennità di mobilità e lo svolgimento di lavoro autonomo, giacchè l’indennità di mobilità è regolata dalla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonchè dalle disposizioni di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 37, e l’art. 7 richiamato “ha la funzione di indirizzare ed incentivare il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, risolvendosi in un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio”.
La corresponsione anticipata prevista per chi intraprenda un’attività autonoma ha funzione promozionale e di sostegno all’avvio dell’attività; non implica, da sola, una generale compatibilità tra l’indennità di mobilità e un’attività autonoma.
art. 7, comma 12, L. 23 luglio 1991, n. 223
Non osta alla soluzione adottata il richiamo alla normativa sulla disoccupazione effettuato dalla L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 12 che non fa venire meno le peculiarità che contraddistinguono i due istituti della mobilità e della disoccupazione.
Il richiamo alla disciplina dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria si applica all’indennità di mobilità nei limiti della compatibilità e non elimina le peculiarità proprie dei due istituti.
art. 9, comma 9, L. 23 luglio 1991, n. 223
In sostanza, secondo la riferita giurisprudenza, l’erogazione in un’unica soluzione ed in via anticipata dei vari ratei dell’indennità non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, cosicchè l’indennità perde la connotazione tipica – che le è propria – di prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio (ovvero associandosi a una cooperativa) nell’obiettivo perseguito dalla citata disposizione legislativa (configurante un’ipotesi tipica di legislazione promozionale) di creare i presupposti affinchè nuovi soggetti assumano l’iniziativa di attività di natura imprenditoriale o professionale riducendo, in tal modo, l’eventualità di un intervento del sistema previdenziale in forma meramente assistenzialistica e, sotto altro profilo, sollecitando una partecipazione “attiva” da parte del lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione.
La disposizione disciplina specifiche ipotesi di cumulabilità e non stabilisce, per il caso deciso, che un’attività autonoma già compatibile con il lavoro subordinato escluda il diritto all’indennità di mobilità.
art. 8, comma 6, L. 23 luglio 1991, n. 223
A diverse conclusioni deve però giungersi nel caso, non esaminato nei richiamati arresti e che ricorre nella fattispecie in esame, nel quale il lavoratore in mobilità già svolgesse, nella costanza del lavoro subordinato, anche lavoro autonomo con esso compatibile, ed abbia continuato a svolgerlo anche dopo il collocamento in mobilità. In tal caso, infatti, deve ritenersi che il lavoratore licenziato acquisti comunque il diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità ed alla percezione della relativa indennità.
Nel caso di attività autonoma già esercitata, in modo compatibile, durante il rapporto subordinato e proseguita dopo il licenziamento, il lavoratore conserva il diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità e all’indennità.
art. 93 c.p.c.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore in virtù della dichiarata anticipazione.
La distrazione delle spese in favore del difensore è disposta in ragione della dichiarata anticipazione delle spese.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Il lavoratore collocato in mobilità che già svolgeva, durante il rapporto subordinato, un’attività autonoma compatibile e la prosegue dopo il licenziamento conserva il diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità e alla relativa indennità. La perdita del reddito da lavoro subordinato e la riduzione delle risorse destinate alle esigenze di vita giustificano l’intervento dell’ammortizzatore sociale.
- La compatibilità dell’indennità di mobilità con un’attività autonoma va valutata distinguendo l’attività già esercitata durante il rapporto subordinato e proseguita dopo il licenziamento dall’attività autonoma intrapresa successivamente al collocamento in mobilità: la pronuncia riconosce il diritto nella prima ipotesi e non estende tale conclusione alla seconda.
- La contribuzione effettiva relativa all’attività autonoma può coesistere, per lo stesso periodo, con la contribuzione figurativa collegata all’iscrizione nelle liste di mobilità quando le contribuzioni dipendono da presupposti differenti; la relativa contribuzione è computabile ai fini pensionistici secondo le norme applicabili.
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