Cassazione Civile, Sentenza n. 7089/2020 del 12/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
Una lavoratrice iscritta alla Gestione separata in quanto amministratrice di una società a responsabilità limitata aveva ottenuto nei gradi di merito il riconoscimento dell’indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria dal 24 marzo al 19 maggio 2009. Nel medesimo periodo aveva percepito per intero il compenso relativo alla carica di amministratrice, pur avendo dichiarato, nelle forme previste dal D.M. 12 luglio 2007, di non avere svolto attività lavorativa; l’INPS non aveva contestato in fatto tale mancato svolgimento. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1385/2013, depositata il 13 gennaio 2014, aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che la percezione del compenso non dimostrasse di per sé l’effettiva prestazione dell’attività. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione e falsa applicazione della L. n. 335/1995, art. 2, comma 26, del D.Lgs. n. 151/2001, artt. 22, comma 2, e 64, del D.M. 12 luglio 2007, artt. 1, 2, 5 e 6, in relazione all’art. 2110 c.c. e alla L. n. 138/1943, art. 6, comma 2. Secondo l’Istituto, poiché alle iscritte alla Gestione separata si applicano le forme e le modalità di tutela previste per il lavoro dipendente, l’indennità di maternità sarebbe incompatibile con la percezione di redditi da lavoro; la lavoratrice aveva inoltre ricevuto il compenso per intero, non ridotto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, per il periodo in esame e prima della modifica introdotta dalla L. n. 81/2017, l’assimilazione al lavoro dipendente riguardava le forme e le modalità della tutela, senza estendere in via generale alle iscritte alla Gestione separata ogni aspetto della disciplina dei dipendenti. In base alla regolamentazione specifica applicabile, la corresponsione dell’indennità era subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa, attestata nelle forme previste, non all’assenza di qualsiasi reddito. Pertanto, il compenso per la carica di amministratrice non impediva il riconoscimento dell’indennità, essendo stato accertato e non contestato che non era stata prestata attività lavorativa. La Corte ha inoltre ritenuto inconferenti i precedenti invocati dall’INPS, relativi all’esonero del datore di lavoro dal contributo di malattia quando eroga direttamente il trattamento ai dipendenti. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, in mancanza di attività difensiva della parte intimata. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’INPS, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 64 D.Lgs. 151/2001
Dal testo in esame della disposizione si ricava che per le iscritte alla gestione separata l’assimilazione della disciplina rispetto a quella dettata per il lavoro dipendente non è operata in via generale in relazione a tutti i suoi aspetti, ma riguarda solo le “forme e modalità” della tutela, ferma restando la specifica disciplina dettata per gli iscritti alla gestione separata richiamata dalla stessa norma.
Per le iscritte alla Gestione separata, il rinvio alla tutela prevista per il lavoro dipendente concerne le forme e le modalità della tutela di maternità e non comporta l’applicazione generalizzata di ogni regola propria del lavoro subordinato.
art. 5 D.M. 12 luglio 2007
A mente dell’art. 5, comma 3, l’indennità è corrisposta “previa attestazione di effettiva astensione dal lavoro da parte del lavoratore e del committente e resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.
Nel regime applicabile al caso, il presupposto rilevante per l’indennità è l’effettiva astensione dal lavoro, attestata nelle forme prescritte; la mera percezione di un reddito o di un compenso non dimostra che l’attività lavorativa sia stata svolta.
art. 6 D.M. 12 luglio 2007
A mente dell’art. 5, comma 3, l’indennità è corrisposta “previa attestazione di effettiva astensione dal lavoro da parte del lavoratore e del committente e resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.
Il decreto collega l’accredito dei contributi figurativi ai periodi di astensione per i quali è corrisposta l’indennità; la Corte rileva che la possibile coesistenza di contribuzione figurativa ed effettiva per lo stesso periodo non impedisce il riconoscimento dell’indennità, restando gli effetti pensionistici regolati dalle norme applicabili nel tempo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
L’esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ove dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel regime anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 81/2017, per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata l’indennità di maternità è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa, attestata nelle forme previste dalla disciplina applicabile.
- La percezione di un compenso o di altro reddito durante il periodo di astensione non esclude di per sé il diritto all’indennità di maternità, se quel reddito non è collegato all’effettivo svolgimento di attività lavorativa.
- Il rinvio alle forme e modalità di tutela previste per il lavoro dipendente non estende automaticamente alle iscritte alla Gestione separata tutte le regole sostanziali dettate per i lavoratori subordinati; occorre applicare la disciplina specifica prevista per la Gestione separata.
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