Cassazione Civile, Sentenza n. 7090/2020 del 12/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (pensionata)
La controversia
La lavoratrice aveva ottenuto dall’INPS, il 30 dicembre 1972, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione; successivamente era stata iscritta alla gestione INPDAP come insegnante. L’11 luglio 2008 aveva chiesto la costituzione presso l’INPS di un’unica posizione assicurativa ai sensi della L. n. 322 del 1958 e domandato la pensione di anzianità dal 1° gennaio 2009, avendo compiuto 57 anni nel secondo trimestre del 2008. L’INPS aveva riconosciuto la pensione soltanto dal 1° gennaio 2010, applicando l’innalzamento dei requisiti pensionistici previsto dalla L. n. 247 del 2007. Tribunale di Bologna e Corte d’appello di Bologna avevano riconosciuto la decorrenza anticipata, ritenendo applicabile la deroga dell’art. 1, comma 8, della L. n. 243 del 2004, poiché l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria era anteriore al 20 luglio 2007, senza che rilevasse l’avvenuto esaurimento dei versamenti prima di tale data. L’INPS ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1027/2014, depositata il 27 agosto 2014, con un unico motivo di violazione e falsa applicazione della norma: ha sostenuto che la deroga riguardasse soltanto le contribuzioni volontarie ancora in corso al 20 luglio 2007.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l’unico motivo e il ricorso dell’INPS. Ha ritenuto che l’art. 1, comma 8, della L. n. 243 del 2004 richieda esclusivamente che l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata concessa prima del 20 luglio 2007; la disposizione non subordina la deroga al fatto che i versamenti siano ancora in corso a quella data, né attribuisce rilievo alla data in cui essi siano stati effettuati. La decisione d’appello che riconosceva la decorrenza pensionistica dal 1° gennaio 2009 è quindi rimasta ferma. L’INPS è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dichiarato sussistente il presupposto processuale per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 8, L. 23 agosto 2004, n. 243
L’interpretazione restrittiva sostenuta dall’istituto non ha supporto normativo, in quanto la norma non richiede la sussistenza di altre condizioni, ulteriori rispetto a quella dell’intervenuta autorizzazione alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 20 luglio 2007, nessuna rilevanza assumendo la data in cui i relativi versamenti contributivi siano avvenuti.
La deroga ai nuovi requisiti pensionistici si applica se il lavoratore è stato autorizzato alla prosecuzione volontaria prima del 20 luglio 2007. Non occorre che i versamenti siano ancora in corso a quella data e non rileva quando siano stati materialmente effettuati.
art. 1, comma 2, L. 24 dicembre 2007, n. 247
La disposizione che viene in esame è la L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 8 (come modificato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 2), a mente del quale “Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla L. 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente”.
La modifica ha introdotto la previsione secondo cui le regole previgenti sulla pensione di anzianità continuano ad applicarsi ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 20 luglio 2007; la Corte esclude condizioni ulteriori rispetto alla data dell’autorizzazione.
art. 1, L. n. 47 del 1983
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione – di cui alla L. n. 47 del 1983, art. 1 – è un beneficio che consente ai soggetti assicurati, in caso di interruzione o cessazione del rapporto, e quindi in assenza di un rapporto di lavoro, di proseguirne il versamento traslando sul lavoratore l’obbligazione di pagamento dei contributi – già del datore di lavoro – ed è una misura finalizzata a tutelare una situazione di debolezza dell’assicurato allo scopo di consentirgli di conservare i diritti derivanti dall’assicurazione generale obbligatoria o di raggiungere i requisiti necessari per accedere alla pensione.
La prosecuzione volontaria permette all’assicurato privo di rapporto di lavoro di continuare a versare i contributi a proprio carico, per conservare i diritti assicurativi o maturare i requisiti pensionistici; questa funzione di tutela concorre a giustificare la deroga ai nuovi requisiti.
art. 13, comma 1-quater, D.Lgs. n. 115 del 2002
Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- La deroga ai nuovi requisiti per la pensione di anzianità prevista per chi prosegue volontariamente la contribuzione è subordinata all’autorizzazione concessa prima della data indicata dalla legge; non è richiesto che la contribuzione volontaria sia ancora in corso a quella data.
- Ai fini della deroga, la data in cui sono stati effettuati o esauriti i versamenti volontari non è rilevante quando risulti che l’autorizzazione alla prosecuzione è intervenuta entro il termine normativo.
- La funzione di tutela della prosecuzione volontaria, che consente all’assicurato senza rapporto di lavoro di conservare diritti assicurativi o maturare i requisiti pensionistici assumendo il pagamento dei contributi, informa l’interpretazione della deroga ai requisiti pensionistici sopravvenuti.
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