Cassazione Civile, Sentenza n. 6752/2020 del 10/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva convenuto la società davanti al Tribunale di Roma chiedendo la nullità dei termini apposti a una serie di contratti a tempo determinato stipulati per i periodi 15 novembre 2006-14 gennaio 2007, prorogato al 14 marzo 2007; 26 marzo-30 giugno 2007; 16 gennaio-15 aprile 2008, prorogato al 15 maggio 2008; 26 maggio-31 luglio 2008, prorogato al 15 agosto 2008; 1 settembre-31 ottobre 2008; e 12 gennaio-11 aprile 2009, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 368 del 2001. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda. In appello, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 28 aprile 2017, aveva riformato la decisione limitatamente al contratto 1 settembre-31 ottobre 2008, dichiarandone la nullità e riconoscendo da quella decorrenza un rapporto a tempo indeterminato; aveva inoltre condannato la società a un'indennità omnicomprensiva pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori. La Corte territoriale aveva ritenuto che, sommando i rapporti intercorsi nel 2008 nel periodo aprile-ottobre, fosse stato superato il limite complessivo di sei mesi previsto per le assunzioni a termine nel settore del trasporto aereo. La società ha proposto ricorso principale con cinque motivi: 1) ha contestato l'interesse ad agire del lavoratore, già inserito nel mondo del lavoro come odontoiatra e docente universitario, e ha invocato la sua prolungata inerzia, protrattasi per oltre tre anni, quale indice di disinteresse e di risoluzione consensuale; 2) e 3) ha denunciato omessa pronuncia, omesso esame e violazione delle regole processuali sulle allegazioni e prove, lamentando che non fossero stati adeguatamente considerati documenti relativi alla situazione lavorativa del dipendente e alla sua inidoneità alle mansioni di pilota; 4) ha sostenuto che il limite semestrale non dovesse applicarsi cumulando i contratti successivi, in assenza di un espresso richiamo al criterio della sommatoria previsto per altre ipotesi; 5) ha censurato la misura dell'indennità, chiedendo di considerare l'attività lavorativa svolta dal dipendente. Il lavoratore ha proposto ricorso incidentale con due motivi: il primo contro la declaratoria di tardività della contestazione relativa alla clausola di contingentamento, sostenendo che l'onere di allegare e provare il rispetto del limite percentuale gravasse sul datore di lavoro; il secondo contro la quantificazione dell'indennità, ritenuta insufficiente in relazione alle dimensioni dell'impresa e al numero dei dipendenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Sul primo motivo della società, ha ritenuto che la censura, pur prospettata come violazione di legge, investisse in realtà l'accertamento di fatto del giudice di merito circa la permanenza dell'interesse ad agire; tale valutazione, compiuta sulla base delle risultanze processuali, non era adeguatamente censurabile in cassazione. La Corte territoriale aveva inoltre implicitamente escluso che l'inerzia del lavoratore integrasse una risoluzione consensuale, e anche tale apprezzamento non era utilmente attaccato nei limiti dell'art. 360 c.p.c. I motivi secondo e terzo della società sono stati dichiarati inammissibili: formulavano promiscuamente vizi eterogenei di violazione di legge, nullità e omesso esame senza ricondurli in modo specifico ai singoli paradigmi dell'art. 360 c.p.c.; inoltre, le doglianze investivano sostanzialmente la valutazione delle prove e dell'interesse ad agire, già compiuta dal giudice di merito. Il quarto motivo è stato respinto: l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 368 del 2001 consente nel settore interessato assunzioni a termine per un massimo complessivo di sei mesi tra aprile e ottobre di ciascun anno; il limite riguarda la durata cumulata dei contratti, anche in successione, in quel periodo, sicché nel 2008 era stato superato. Il quinto motivo della società sulla misura dell'indennità è stato respinto: la determinazione, entro i limiti legali, compete al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria; tali vizi non ricorrevano, essendo stati considerati i criteri di legge e il numero e la durata dei contratti. Il primo motivo incidentale del lavoratore è rimasto assorbito in conseguenza del rigetto del ricorso principale, che rendeva ultroneo l'esame della questione sulla tardività della contestazione della clausola di contingentamento. Il secondo motivo incidentale è stato respinto per le stesse ragioni affermate sulla discrezionalità del giudice di merito nella liquidazione dell'indennità. La Corte ha compensato le spese del giudizio di cassazione per reciproca soccombenza e ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte di entrambe le parti, dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
Facendo leva sulla nozione di interesse ad agire come condizione dell’azione che prescinde dai risultati mediati potenzialmente derivanti dall’accertamento del diritto invocato, senza trascurare nel contempo, le allegazioni di parte appellata e i dati istruttori acquisiti in giudizio, la Corte distrettuale è pervenuta al convincimento della permanenza di un interesse del ricorrente all’accertamento del diritto invocato alla intercorrenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale conseguenza della illegittima apposizione del termine, e ciò anche in presenza di condizioni di fatto che potessero in concreto rendere non più conveniente la sua prosecuzione ovvero di ragioni ostative al mantenimento delle mansioni per le quali era stato assunto.
L'interesse ad agire per l'accertamento della natura a tempo indeterminato del rapporto può permanere anche se il lavoratore svolge altre attività o se circostanze concrete rendono non conveniente la prosecuzione del rapporto o impediscono il mantenimento delle mansioni.
art. 360 c.p.c.
In tema di ricorso per cassazione, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
La contestazione della ricostruzione della fattispecie concreta sulla base delle prove attiene alla valutazione di merito e non integra, di per sé, una violazione di legge; in cassazione può essere dedotta nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo secondo il paradigma applicabile.
art. 1372 c.c.
Pur volendo aderire all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte che afferma la rilevabilità d’ufficio della risoluzione consensuale del contratto, se rilevante ai fini della decisione, per essere lo scioglimento per mutuo consenso un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale (cfr. Cass. 28/9/2018 n. 23586, Cass. 20/6/2012 n. 10201), deve rilevarsi che la Corte di merito, nel ritenere persistente l’interesse del lavoratore a conseguire una pronuncia di accertamento della nullità del termine, ha mostrato comunque di avere implicitamente respinto la possibilità di configurare nella specie, una risoluzione consensuale del rapporto.
La risoluzione consensuale è un fatto estintivo dei diritti derivanti dal contratto e può essere rilevata d'ufficio se rilevante; la sua configurabilità dipende dall'accertamento di merito e non discende automaticamente dalla sola inerzia del lavoratore.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha dichiarato inammissibili le censure che evocavano nullità della sentenza per omessa pronuncia senza specificare adeguatamente il vizio in rapporto ai motivi di ricorso.
art. 115 c.p.c.
La disposizione è richiamata nei motivi della società, ma la Corte non ne enuncia una distinta interpretazione; dichiara inammissibili le censure che la invocano promiscuamente con altri vizi.
art. 167 c.p.c.
La disposizione è richiamata nei motivi della società, ma la Corte non ne enuncia una distinta interpretazione; dichiara inammissibili le censure che la invocano promiscuamente con altri vizi.
art. 416 c.p.c.
La disposizione è richiamata nei motivi della società, ma la Corte non ne enuncia una distinta interpretazione; dichiara inammissibili le censure che la invocano promiscuamente con altri vizi.
art. 2697 c.c.
La norma è invocata dal lavoratore con riferimento all'onere della prova del rispetto della clausola di contingentamento, ma il relativo motivo incidentale è stato assorbito e la Corte non ne ha deciso il merito.
art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 368 del 2001
Muovendo da tali premesse, deve ritenersi che la Corte territoriale sia pervenuta a corrette conclusioni giuridiche, laddove ha affermato che la lettera del testo normativo appare significativa di una specifica determinazione della durata massima dell’assunzione a termine nei due distinti periodi normativamente indicati, di guisa che la durata del contratto o dei contratti, anche in successione, non può eccedere complessivamente i sei mesi compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno.
Per le assunzioni a termine nel settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali, il limite massimo di sei mesi tra aprile e ottobre di ciascun anno si applica alla durata complessiva dei contratti stipulati nel periodo, anche se succedutisi tra loro.
art. 12 preleggi
E’ bene al riguardo rammentare che l’attività ermeneutica, in consonanza con i criteri legislativi di interpretazione dettati dall’art. 12 preleggi, deve essere condotta innanzitutto e principalmente, mediante il ricorso al criterio letterale; il primato dell’interpretazione letterale è, infatti, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (vedi ex multis, Cass. 4/10/2018 n. 24165, Cass. 21/5/2004 n. 9700, Cass. 13/4/2001 n. 3495) secondo cui all’intenzione del legislatore, secondo un’interpretazione logica, può darsi rilievo nell’ipotesi che tale significato non sia già tanto chiaro ed univoco da rifiutare una diversa e contraria interpretazione.
Nell'interpretazione della legge deve prevalere il significato letterale quando sia chiaro e univoco; il ricorso all'intenzione legislativa in chiave logica rileva quando il testo non abbia già un significato sufficientemente definito.
art. 5 D.Lgs. n. 368 del 2001
La norma è menzionata per confrontare il criterio di sommatoria previsto per altre ipotesi, ma la Corte non la applica né ne fornisce una specifica interpretazione.
art. 1, comma 40, L. n. 247 del 2007
La disposizione è richiamata per distinguere i limiti esterni alla reiterazione dei contratti a termine dai limiti intrinseci di durata previsti per i settori speciali; non costituisce la base diretta della decisione sul limite semestrale.
art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010
Non può infatti tralasciarsi di considerare che, secondo i principi affermati da questa Corte, da ribadirsi in questa sede, in tema di contratto a termine, la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell’indennità prevista dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, come interpretato autenticamente dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13 – che richiama i criteri indicati dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 – spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria.
La quantificazione dell'indennità omnicomprensiva prevista per l'illegittima apposizione del termine, entro il minimo e il massimo legali e secondo i criteri richiamati, è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile soltanto per motivazione assente, illogica o contraddittoria.
art. 1, comma 13, L. n. 92 del 2012
Non può infatti tralasciarsi di considerare che, secondo i principi affermati da questa Corte, da ribadirsi in questa sede, in tema di contratto a termine, la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell’indennità prevista dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, come interpretato autenticamente dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13 – che richiama i criteri indicati dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 – spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria.
La norma interpretativa si coordina con l'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, richiamando i criteri dell'art. 8 della L. n. 604 del 1966 per la determinazione dell'indennità.
art. 8 L. n. 604 del 1966
Non può infatti tralasciarsi di considerare che, secondo i principi affermati da questa Corte, da ribadirsi in questa sede, in tema di contratto a termine, la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell’indennità prevista dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, come interpretato autenticamente dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13 – che richiama i criteri indicati dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 – spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria.
I criteri dell'art. 8 della L. n. 604 del 1966 guidano la determinazione dell'indennità; la valutazione applicativa compete al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione nei soli limiti indicati.
art. 92 c.p.c.
La regolazione delle spese del presente giudizio segue il regime della compensazione ex art. 92 c.p.c., in considerazione della situazione di reciproca soccombenza fra le parti.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Poichè entrambi i ricorsi sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e vengono rigettati, deve darsi atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Quando un ricorso proposto dopo la data prevista è rigettato, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, anche per il ricorso incidentale.
Massime di principio
- Nel regime speciale dei contratti a termine per le aziende di trasporto aereo e per le aziende esercenti servizi aeroportuali, il limite di sei mesi nel periodo aprile-ottobre di ciascun anno è un limite complessivo riferito alla durata dei contratti stipulati nel periodo, anche quando siano più contratti successivi; il suo superamento rende illegittima l'apposizione del termine.
- L'interesse ad agire per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato può permanere anche quando il lavoratore sia già occupato in altre attività o vi siano circostanze che rendano non conveniente la prosecuzione del rapporto o ostino al mantenimento delle mansioni originarie.
- La sola protratta inerzia del lavoratore non determina automaticamente la risoluzione consensuale del rapporto: la configurabilità del mutuo consenso richiede un accertamento di merito sul comportamento complessivo delle parti.
- La denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione di legge deve individuare specificamente le affermazioni in diritto impugnate e spiegare il contrasto con la norma regolatrice; non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze di causa.
- La determinazione dell'indennità dovuta per l'illegittima apposizione del termine, entro i limiti legali e secondo i criteri richiamati dalla legge, compete al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo in presenza di motivazione assente, illogica o contraddittoria.
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