Cassazione Civile, Sentenza n. 6757/2020 del 10/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia riguardava il diritto di due lavoratori alle incentivazioni previste dall’art. 70 del CCNL di Poste Italiane del 14 aprile 2011. Nel giugno 2011 un disservizio del sistema informatico fornito da un’azienda esterna aveva provocato un’anomala riduzione delle operazioni in alcuni uffici e un aumento in altri, compresi quelli dei lavoratori, nei quali il sistema non era ancora attivo. Il Tribunale di Massa aveva accolto i ricorsi dei lavoratori e condannato la società a pagare le incentivazioni; la Corte d’appello di Genova, riuniti i procedimenti, aveva confermato le decisioni. Poste Italiane ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 70 del CCNL, dell’art. 1175 c.c. e degli artt. 41 e 111 Cost. Ha sostenuto che, non essendo indicato nel CCNL il momento in cui potesse essere rimodulato il piano incentivante, la rimodulazione fosse possibile in qualsiasi momento, previa informativa ai sindacati; ha inoltre invocato l’insindacabilità delle scelte imprenditoriali e affermato di aver adottato, per il premio del secondo trimestre 2011, una soluzione imparziale prima della consuntivazione dei dati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l’interpretazione dell’art. 70 del CCNL accolta dalla Corte d’appello: l’informativa sindacale deve precedere la rimodulazione, che può essere effettuata quando ricorra un’esigenza dovuta a mutamenti organizzativi o a mutamenti dello scenario di mercato, e opera per il futuro, non sugli obiettivi già raggiunti dai lavoratori. Il disservizio informatico imputabile, in ipotesi, all’inadempimento contrattuale di un fornitore esterno non costituisce né un mutamento organizzativo né un mutamento dello scenario di mercato; gli ulteriori rilievi del ricorso sono stati considerati impropri o non pertinenti. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 4.000 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dei controricorrenti. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 70 CCNL Poste Italiane 14 aprile 2011
La disposizione collettiva è invero del tutto chiara nel prevedere che l’informazione alle organizzazioni sindacali debba essere data prima dell’intervento di rimodulazione e che questo intervento, a sua volta, dipende dal manifestarsi di una esigenza di mutamento organizzativo o dal profilarsi di mutamenti negli scenari di mercato.
L’informativa sindacale deve precedere la rimodulazione del piano incentivante, la quale è consentita solo in presenza di un’esigenza riconducibile a un mutamento organizzativo o a un mutamento dello scenario di mercato. La rimodulazione opera per il futuro e non può incidere su obiettivi già raggiunti.
Massime di principio
- Quando una disciplina collettiva consente di rimodulare un piano incentivante in presenza di specifici presupposti e richiede l’informativa alle organizzazioni sindacali, l’informativa deve precedere la rimodulazione e questa è ammessa soltanto al ricorrere dei presupposti indicati.
- La rimodulazione di un piano incentivante non può incidere retroattivamente su obiettivi già raggiunti dai lavoratori, ma è destinata a operare per i periodi futuri.
- Il disservizio di un sistema informatico fornito da un soggetto esterno, riconducibile a un ipotetico inadempimento contrattuale del fornitore, non integra di per sé un mutamento organizzativo né un mutamento dello scenario di mercato ai fini della rimodulazione del piano incentivante.
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