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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6946/2020 del 11/03/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente medico, titolare di un incarico di direzione di struttura semplice, aveva chiesto al Tribunale di Roma, in occasione del collocamento a riposo, il riconoscimento dei benefici combattentistici previsti per gli orfani di guerra dalla L. n. 336 del 1970, art. 2, comma 2: in luogo degli aumenti periodici, chiedeva l’attribuzione della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore, individuata in quella corrispondente ai dirigenti medici con incarico di direzione di struttura complessa, ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buonuscita. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2510/2014, depositata il 13 maggio 2014, aveva confermato il rigetto. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, comma 1, in relazione alla L. n. 336 del 1970, art. 2, comma 2, e alla L. n. 824 del 1971, art. 3, sostenendo che il passaggio dall’incarico di struttura semplice a quello di struttura complessa costituisse sviluppo di carriera; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 37 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria 2002-2005, sostenendo che la retribuzione di posizione minima contrattuale prevedesse classi stipendiali specifiche per le diverse qualifiche dirigenziali.

La decisione

La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi e, quindi, il ricorso. Quanto al primo, ha ribadito che la qualifica o classe immediatamente superiore rilevante ai fini dei benefici combattentistici deve corrispondere a una progressione professionale prevista dall’ordinamento della carriera e dalla contrattazione collettiva. Ha escluso che il sistema della dirigenza sanitaria configuri una progressione di carriera tra incarichi: la dirigenza è collocata in un ruolo unico e in un unico livello, mentre gli incarichi, anche di struttura complessa, sono conferiti a tempo determinato sulla base di procedure di valutazione e in relazione agli incarichi disponibili. Quanto al secondo, ha ritenuto che il trattamento economico accessorio e la correlata retribuzione di posizione dipendano dall’incarico formalmente attribuito e non costituiscano una classe stipendiale superiore acquisibile come progressione di carriera. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • L. n. 336 del 1970, art. 2, comma 2

    Deve trattarsi di qualifica o classe di stipendio costituente la progressione professionale individuata dalla contrattazione collettiva nell’ambito della carriera di appartenenza.

    Il beneficio sostitutivo degli aumenti periodici presuppone che la qualifica o classe immediatamente superiore corrisponda a una progressione professionale effettivamente prevista per la carriera di appartenenza.

  • L. n. 824 del 1971, art. 3

    In tema di attribuzione dei benefici combattentistici di cui alla L. n. 336 del 1970, art. 2, comma 2, come interpretato dalla L. n. 824 del 1971, art. 3 per qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall’ordinamento generale della carriera stessa e dai contratti collettivi di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento, mentre, con riguardo agli ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni, si intende quella che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi.

    La qualifica o classe superiore va individuata sulla base della carriera prevista dall’ordinamento e dalla contrattazione collettiva; il beneficio non crea una progressione non prevista per la categoria professionale interessata.

  • D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, comma 1

    Fermo restando il principio dell’invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonchè per l’assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l’attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato.

    La dirigenza sanitaria è organizzata in un ruolo e livello unici, con articolazione per responsabilità e incarichi; tale assetto non configura una progressione di carriera tra incarichi, ma un sistema di conferimento e valutazione degli stessi.

  • D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-ter

    Ne risulta quindi un sistema che non è basato su una progressione nell’ambito della carriera di appartenenza, ma sull’attribuzione di incarichi, e della correlata classe di stipendio, legata al superamento di una procedura di valutazione compiuta nell’ambito degli incarichi di struttura disponibili, affidata al compimento di atti di gestione dei rapporti di lavoro coinvolti dalle scelte datoriali (Cass. S.U. 12/03/2013, n. 6075).

    Gli incarichi dirigenziali e il trattamento economico correlato derivano da procedure di conferimento e valutazione riferite agli incarichi disponibili, non da una progressione professionale automatica nell’ambito della carriera.

  • D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24

    Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, delega alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlarsi quanto al trattamento accessorio alle funzioni attribuite.

    La determinazione della retribuzione dirigenziale è rimessa alla contrattazione collettiva e il trattamento accessorio è correlato alle funzioni effettivamente attribuite.

  • D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1

    Con riferimento alla dirigenza medica, in particolare, il provvedimento di graduazione delle funzioni ha natura di atto di macro organizzazione riconducibile al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, comma 1, ed integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione (Cass. n. 91 del 2019, Cass. n. 19040 del 2015).

    La graduazione delle funzioni dirigenziali sanitarie è un atto di macro-organizzazione e costituisce elemento della componente variabile della retribuzione di posizione.

  • D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19

    Coerentemente, questa Corte è ferma nel negare ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato l’applicazione dell’art. 2103 c.c. con riferimento al mancato riconoscimento delle mansioni superiori, affermandosi che l’inapplicabilità di tale disposizione, sancita in via generale dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 trova origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale; il principio viene ribadito per la dirigenza sanitaria, proprio valorizzandosi la circostanza che essa è inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello, dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-ter e dall’art. 28, comma 6, del c.c.n.l. 8 giugno 2000.

    Nel pubblico impiego privatizzato la qualifica dirigenziale esprime l’idoneità a ricoprire un incarico e non una posizione definita da specifiche mansioni; perciò non si applica il meccanismo delle mansioni superiori dell’art. 2103 c.c. nei termini indicati dalla sentenza.

  • D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini del beneficio previsto dalla L. n. 336 del 1970, art. 2, comma 2, la qualifica o classe stipendiale immediatamente superiore deve essere una progressione professionale individuata dall’ordinamento della carriera e dalla contrattazione collettiva; il beneficio non attribuisce una qualifica o posizione economica estranea alla progressione propria della categoria.
  • Nel sistema della dirigenza sanitaria organizzato in un ruolo unico e in un unico livello, il conferimento di incarichi di diversa responsabilità non costituisce, di per sé, progressione nell’ambito della carriera: gli incarichi sono attribuiti a tempo determinato secondo procedure di valutazione e in relazione alle posizioni disponibili.
  • La retribuzione accessoria e la componente variabile della retribuzione di posizione del dirigente sanitario sono correlate alle funzioni e all’incarico formalmente attribuiti; non costituiscono classi stipendiali autonomamente conseguibili in assenza del conferimento dell’incarico corrispondente.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, secondo la ricostruzione della sentenza, la qualifica dirigenziale attesta l’idoneità professionale a ricoprire un incarico e non identifica una posizione lavorativa definita da mansioni determinate; per questo non opera il riconoscimento delle mansioni superiori ai sensi dell’art. 2103 c.c. nei termini richiamati.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro

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