Cassazione Penale, Ordinanza n. 07945/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non ha inciso sulla conferma della condanna già pronunciata in appello per i reati di cui agli artt. 110 e 497-bis c.p., né sulla declaratoria di prescrizione per gli altri reati già dichiarati estinti in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Messina, dopo avere dichiarato non doversi procedere per prescrizione per numerosi reati, aveva confermato la condanna di due imputati per i reati di cui agli artt. 110 e 497-bis c.p. relativi ai capi C, D ed L, rideterminando la pena. Contro tale decisione entrambi hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo imputato ha dedotto, da un lato, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, dall'altro, il vizio di motivazione sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio. La seconda imputata ha dedotto illogicità della motivazione quanto alla sua partecipazione al reato contestato al capo D. La Suprema Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: per il primo ricorso perché il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato con riferimento congruo agli elementi ritenuti decisivi e la pena era stata determinata nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito adeguatamente giustificata; per il secondo perché la censura riproponeva questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con le ragioni della sentenza impugnata.
Norme richiamate
richiamato come norma di concorso di persone nei reati per i capi confermati in appello
norma incriminatrice oggetto della condanna confermata
non citato espressamente nel testo, ma il riferimento alla quantificazione della pena e alla discrezionalità del giudice di merito evoca i criteri di commisurazione della pena; tuttavia dal testo non è ricavabile una citazione letterale certa
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è validamente motivato quando il giudice di merito richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di un esame analitico di ogni dato favorevole all'imputato.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo se manchi o sia meramente apparente la giustificazione del trattamento sanzionatorio.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese in appello, senza una specifica critica delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dal codice di rito.
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