Cassazione Penale, Sentenza n. 27309/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma che aveva convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso in Francia in relazione a una condanna a cinque anni di reclusione per il reato di lesioni personali aggravate commesso a Parigi nella notte tra il 9 e il 10/08/2015. Il ricorso mirava a impugnare la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto, nel corso del procedimento, la Corte d'Appello ha riconosciuto la sentenza di condanna francese, disposto l'esecuzione della pena residua in Italia e revocato la misura cautelare. Per tale ragione l'interesse all'accoglimento del ricorso è venuto meno. La Corte di cassazione ha altresì stabilito che, essendo venuto meno l'interesse dopo la proposizione del ricorso, non si procede alla condanna del ricorrente alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, conformemente alla giurisprudenza citata.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. a)
La norma consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la proposizione del ricorso, venga meno l'interesse alla decisione. Qui è stata applicata per ritenere inammissibile il ricorso una volta revocata la misura cautelare e disposta l'esecuzione della pena in Italia.
legge 22 aprile 2005, n. 69 (mandato di arresto europeo)
legge 22 aprile 2005, n. 69
Norma quadro che disciplina il mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri; nel caso di specie costituisce la base normativa del procedimento di consegna in esecuzione della sentenza francese.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997
Giurisprudenza richiamata per il principio che la sopravvenuta carenza di interesse determina l'inammissibilità del ricorso e che, quando l'interesse viene meno dopo la proposizione del ricorso, non si applicano le condanne alle spese né la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti
Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021
Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio secondo cui la perdita dell'interesse sopravvenuta esclude la soccombenza e le relative conseguenze economiche per il ricorrente.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di impugnazione, interviene un evento (es. riconoscimento della sentenza estera e/o revoca della misura cautelare) che elimina gli effetti pratici del provvedimento impugnato, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta perdita di interesse sopraggiunta dopo la proposizione del ricorso porta all'inammissibilità senza che ciò comporti automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali o al pagamento di sanzioni pecuniarie, secondo costante giurisprudenza.
- Nei procedimenti relativi a mandati d'arresto europei, la decisione di riconoscere la sentenza straniera e di disporre l'esecuzione della pena nel territorio nazionale modifica gli interessi processuali e può rendere inattaccabili, per carenza di interesse, i provvedimenti cautelari assunti in fase esecutiva.
- In situazioni analoghe è opportuno che il difensore segnali tempestivamente al giudice e, se utile, ritiri o aggiorni il ricorso quando sopravvengano fatti che eliminano l'oggetto della controversia, per evitare atti processuali inutili; tuttavia, la sopravvenuta perdita di interesse non comporta automaticamente sanzioni economiche a carico del ricorrente.
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