Cassazione Penale, Sentenza n. 4608/2024 del 01/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza del processo. L'imputato, straniero senza fissa dimora e privo di recapito telefonico, contestava la validità della nomina fiduciaria del difensore effettuata tramite un modulo intitolato "verbale di identificazione di persona sottoposta a indagini e di elezione di domicilio con nomina di difensore", non tradotto per lui e privo del numero del procedimento; inoltre il difensore aveva rinunciato al mandato alla seconda udienza. Sosteneva quindi che la nomina fosse mera fittio e che non avesse avuto conoscenza del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la nomina del difensore con elezione di domicilio presso il suo studio, la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio presso tale domicilio (con traduzione in lingua spagnola) e la concreta partecipazione del difensore alla prima udienza costituiscano indice di effettiva conoscenza del processo. La successiva rinuncia del difensore e il possibile disinteresse dell'imputato non sono idonei a dimostrare la mancata conoscenza incolpevole. Perciò la richiesta di rescissione è stata respinta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale al processo di cassazione; qui usata per indicare che le conclusioni del P.G. sono state regolarmente acquisite.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022 (Piunti), Rv. 283019
Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019
Principio di diritto secondo cui la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, salvo allegazione e prova di circostanze concrete che dimostrino l'assenza di conoscenza non imputabile al condannato.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio e la conseguente notifica presso quel domicilio sono presunzioni forti di conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
- Per ottenere la rescissione del giudicato per mancata conoscenza incolpevole è necessario allegare e provare circostanze concrete che escludano la conoscenza e dimostrino che l'assenza di conoscenza non è dovuta a colpevole disinteresse.
- La successiva rinuncia del difensore al mandato non annulla automaticamente la conoscenza già avvenuta tramite la precedente nomina e le notifiche effettuate al domicilio eletto.
- Se l'imputato è straniero o non comprende la lingua, rileva se gli atti notificati siano stati forniti con adeguata traduzione; tuttavia la mancanza di traduzione deve essere provata e collegata all'effettiva impossibilità di comprendere gli atti per raggiungere la rescissione.
- Il giudice valuta la concreta partecipazione del difensore (es. presenza alla prima udienza) come elemento decisivo per escludere che la nomina sia puramente formale.
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